Art. 1
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a t) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
b)
è aggiunta la lettera t) seguente:
«t)
1o gennaio 2027 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di Δ9-THC e Δ9-THCA, espressa come equivalenti di Δ9-THC, di cui all’allegato I, punti 2.6.4 e 2.6.5.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R1828#art-1