Art. 1
Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:
1)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a r) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;
b)
è aggiunta la seguente lettera r):
"r)
1o gennaio 2027 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD, di cui all’allegato I, punti 5.3.2 e 5.3.4, e i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi di cui all’allegato I, punti 5.4.2 e 5.4.4.»;
2)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026R1825#art-1