Art. 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, solitamente classificati con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 657-27-2 per la L-lisina cloridrato, 56-87-1 per la soluzione acquosa di lisina e 60343-69-3 e 94195-18-3 per il solfato di lisina, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 51, 2309 90 31 59, 2309 90 31 61, 2309 90 31 69, 2309 90 96 51, 2309 90 96 59, 2309 90 96 61, 2309 90 96 69) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di sette mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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