Art. 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2026/734 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati di poliammide, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
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