Art. 2
Misure transitorie
Misure transitorie
1. Gli additivi per mangimi tintura di menta piperita ottenuta da Mentha × piperita L., tintura di serpillo ottenuta da Thymus serpyllum L. e tintura di salvia ottenuta da Salvia officinalis L. autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
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