Art. 1
All’articolo 3 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto il paragrafo seguente:
«11 bis. L’applicazione della procedura di modifica del tetto sui prezzi di cui al paragrafo 11 del presente articolo, inclusi il calcolo del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane, la pubblicazione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato e la modifica dell’allegato XXVIII, è rinviata affinché la pubblicazione da parte della Commissione di un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato in riferimento al periodo di 22 settimane dal 15 gennaio al 17 giugno 2026 abbia luogo il 23 luglio 2026 e la modifica dell’allegato XXVIII si applichi a decorrere dal 15 agosto 2026. L’attuale tetto sui prezzi continua ad applicarsi fino alla data di applicazione del nuovo tetto sui prezzi.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R1805#art-1