Art. 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 , 7202 29 90 , originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio definitivo (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park 15,6 A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Villa 29,0 A830 Tutte le altre società 31,2 A999 Federazione russa Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8 A835 Tutte le altre società 22,7 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC o della Russia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che tale produttore esportatore: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 (periodo dell’inchiesta iniziale); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC o della Russia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame nell’Unione o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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