Art. 1
Chiusura dei ricorsi da parte del presidente
Il regolamento (CE) n. 771/2008 è così modificato:
1)
l’articolo 1 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 1 ter
Chiusura dei ricorsi da parte del presidente
Se il ricorso è ritirato o se la decisione impugnata è ritirata integralmente dall'agenzia a seguito di una rettifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il presidente chiude il procedimento.»;
2)
all’articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il membro che ne faccia richiesta è sostituito dal presidente con un membro supplente se tale membro è impossibilitato a partecipare al procedimento o se il posto è vacante. I criteri in base ai quali è designato il membro supplente sono definiti con la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»;
3)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. Per tener conto dell’esistenza di un nesso tra cause in base all’oggetto della controversia o al fine di garantire che i ricorsi siano evasi a un ritmo soddisfacente, il presidente può, previa consultazione dei membri interessati, designare un altro membro della commissione di ricorso in sostituzione del relatore.»
;
b)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’esecuzione di tali provvedimenti può essere affidata al cancelliere.»;
4)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«Il cancelliere è responsabile, nell’ambito del quadro amministrativo e finanziario dell’agenzia, dell’amministrazione della commissione di ricorso e della gestione della cancelleria. Nello svolgimento di questo compito è assistito dai servizi competenti del segretariato dell’agenzia.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il cancelliere assicura il corretto svolgimento del procedimento di ricorso e assiste la commissione di ricorso. Il cancelliere è inoltre responsabile di ricevere, trasmettere e conservare i documenti e di prestare ogni altro servizio previsto dal presente regolamento.»
;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione di ricorso è assistita da un cancelliere. Il direttore esecutivo nomina il cancelliere dopo aver preso in considerazione il parere del presidente. Il cancelliere riferisce al direttore dell’agenzia responsabile delle risorse per le questioni amministrative e al presidente per le questioni relative ai ricorsi.
Il presidente ha facoltà di dare istruzioni al cancelliere su questioni attinenti all’esercizio delle funzioni della commissione di ricorso.»
;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
il nome, il cognome, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente;
b)
se il ricorrente si fa rappresentare, il nome, il cognome, l’indirizzo professionale e l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante;
c)
un indirizzo e un indirizzo di posta elettronica per la notificazione degli atti, se diversi da quelli di cui alle lettere a) e b);»;
ii)
la lettera h) è soppressa;
b)
al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se l’atto di ricorso non è conforme al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 2 del presente articolo, o a qualsiasi indicazione pratica adottata conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, il cancelliere può fissare un termine ragionevole entro il quale il ricorrente è tenuto a conformarsi. Il cancelliere può stabilire tale termine una sola volta.»;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Sul sito Internet dell’agenzia è pubblicato un avviso indicante la data di ricevimento dell’atto di ricorso, il nome e il cognome del ricorrente, l’oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e un sommario dei motivi e dei principali argomenti addotti.
Il presidente stabilisce se le informazioni fornite dal ricorrente in applicazione del paragrafo 1, lettera g), sono da considerarsi riservate e provvede affinché nell’avviso non sia pubblicata alcuna informazione considerata riservata. Le informazioni di cui al primo comma non sono considerate riservate. Le modalità pratiche della pubblicazione sono stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 3.»
;
6)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’agenzia presenta una memoria difensiva entro due mesi dalla scadenza del termine entro il quale il presidente deve decidere sulla ricevibilità del ricorso di cui all’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il cancelliere può, in circostanze eccezionali, prorogare tale termine su domanda motivata dell’agenzia.»
;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
se l’agenzia si fa rappresentare, il nome, il cognome, l’indirizzo professionale e l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante;»;
ii)
la lettera e) è soppressa;
7)
l’articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 4 è così modificato:
i)
al primo comma, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
nome, il cognome, l’indirizzo e l’indirizzo di posta elettronica dell’interveniente;
d)
se l’interveniente si fa rappresentare conformemente all’articolo 9, il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica del rappresentante;
e)
un indirizzo e un indirizzo di posta elettronica per la notificazione degli atti, se diversi da quelli di cui alle lettere c) e d);»;
ii)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda d’intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni prima che il presidente prenda una decisione a riguardo.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora il presidente decida di consentire l’intervento, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti procedurali notificati alle parti, forniti dalle parti al presidente per tale scopo. Gli atti o i documenti riservati sono esclusi da tale comunicazione.»
;
c)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il presidente decide se accogliere o respingere la domanda d’intervento.
Se il presidente autorizza l’intervento, il cancelliere fissa il termine entro il quale l’interveniente può presentare una memoria di intervento.»;
ii)
il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Dopo il deposito della memoria di intervento, il cancelliere può stabilire un termine entro il quale le parti possono rispondere a detta memoria.»;
8)
all’articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Tutti gli atti procedurali sono depositati tramite posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitali stabiliti dalla commissione di ricorso.»;
9)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l’atto di ricorso non è conforme all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), e all’articolo 9 del presente regolamento;»;
b)
il paragrafo 2 è soppresso:
10)
è inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Natura contraddittoria del procedimento
1. La commissione di ricorso prende in considerazione solo gli atti procedurali e i documenti che sono stati messi a disposizione del ricorrente e dell’agenzia e sui quali essi hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento relative alla riservatezza e le decisioni adottate conformemente all’articolo 27, tutti gli atti procedurali e i documenti depositati nel fascicolo sono notificati alle parti.»
;
11)
l’articolo 12 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il cancelliere fissa il termine per la presentazione di tali osservazioni.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il cancelliere comunica alle parti la chiusura della fase scritta del procedimento.»
;
12)
all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La richiesta è presentata entro due settimane dalla comunicazione alla parte della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal cancelliere.»;
(13)
all’articolo 19 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. La segretezza delle deliberazioni si applica a:
a)
i pareri orali e scritti di un membro della commissione di ricorso che riguardano gli aspetti giuridici, scientifici o tecnici di una causa di ricorso e che sono espressi durante l’esame e la deliberazione del caso, anche durante la redazione delle decisioni relative alla controversia;
b)
le votazioni in conformità all’articolo 20;»
;
14)
all’articolo 22, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tutte le decisioni e le comunicazioni sono notificate tramite posta elettronica o altri mezzi di comunicazione digitali stabiliti dalla commissione di ricorso, previo accordo delle parti interessate su tali mezzi di comunicazione.»;
15)
all’articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ogni termine fissato nell’articolo 92, paragrafo 2, o nell’articolo 93, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o nel presente regolamento ai fini dei procedimenti di ricorso è calcolato secondo le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.»
;
16)
all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I termini fissati in applicazione del presente regolamento possono essere prorogati dal cancelliere su richiesta motivata di una parte o di un interveniente.
Se una parte o un interveniente contesta la decisione del cancelliere relativa a una domanda di proroga del termine, il cancelliere deferisce la questione al presidente, che decide se concedere o meno la proroga.»
;
17)
l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Correzione
La commissione di ricorso può, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti o di uno degli intervenienti presentata entro un mese dalla notificazione della decisione, decidere di correggere gli errori materiali, gli errori di calcolo e gli errori manifesti contenuti nella decisione.
Quando la correzione verte sul dispositivo o su un passo della motivazione che costituisce un fondamento necessario del dispositivo, le parti e gli intervenienti possono presentare osservazioni scritte nel termine stabilito dal cancelliere. La commissione di ricorso può decidere di correggere la decisione dopo tale termine.
La decisione di correzione è notificata alle parti e agli intervenienti a norma dell’articolo 22.»
;
18)
all’articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il presidente e gli altri due membri nominati a norma dell’articolo 89, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006 adottano, prendendo in considerazione la proposta elaborata dal cancelliere, le norme e i provvedimenti previsti dal presente regolamento a maggioranza dei voti.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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