Art. 5

Apertura dei procedimenti

Apertura dei procedimenti 1.   La Commissione può avviare un procedimento in vista dell’eventuale adozione di decisioni a norma dell’articolo 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 relativamente alla pertinente condotta dei fornitori di modelli di IA per finalità generali di cui a tale articolo. 2.   In deroga al paragrafo 1, la Commissione può esercitare i suoi poteri a norma del capo IX, sezione 5, del regolamento (UE) 2024/1689 prima di aprire un procedimento a norma di tale paragrafo. 3.   Prima di aprire un procedimento a norma del paragrafo 1, la Commissione può, mediante decisione, ordinare misure provvisorie nei confronti di un fornitore di un modello di IA per finalità generali per motivi di urgenza dovuti a un rischio di grave danno per la salute, requisiti di sicurezza o altri motivi connessi all’interesse pubblico contemplati dal regolamento (UE) 2024/1689, compreso il divieto di mettere a disposizione sul mercato un modello di IA per finalità generali, sulla base di una constatazione prima facie di una violazione di tale regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R1755#art-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo