Art. 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 è inserito l’articolo 3 bis seguente:
«Articolo 3 bis
Misure transitorie
1. La sostanza argilla sepiolitica e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotte ed etichettate prima del 22 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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