Art. 1

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 Nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/154 è inserito l’articolo 3 bis seguente: «Articolo 3 bis Misure transitorie 1.   La sostanza argilla sepiolitica e le premiscele contenenti tale sostanza, destinate a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotte ed etichettate prima del 22 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti per la produzione di latte o la riproduzione, suinetti svezzati di specie suine, specie suine da ingrasso, salmonidi e polli da ingrasso, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.»
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