Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di polibutilene adipato-co-tereftalato (PBAT) e di polibutilene sebacato-co-tereftalato (PBSeT), sintetizzati a partire da materie prime petrolchimiche o biologiche, nella loro forma pura o presenti in composti contenenti, in peso, non meno del 50 % di polimero PBAT o PBSeT, attualmente classificati con il codice NC ex 3907 99 80 (codice TARIC 3907 99 80 50) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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