Art. 1

Il regolamento (UE) 2023/2147 è così modificato: 1) all’ sono aggiunti i punti seguenti: «i) “servizi di intermediazione”: i) la negoziazione o l’organizzazione di operazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o ii) la vendita o l’acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo; j) “finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione dei crediti all’esportazione; i pagamenti e i termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria; k) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.» ; 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 bis 1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell’allegato III originario del Sudan e dal Sudan esportato nell’Unione o in qualsiasi paese terzo dopo il 15 luglio 2026. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui al paragrafo 1, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. 3.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali in Sudan che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 1 ter 1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni che potrebbero essere utilizzati nell’estrazione o nello sfruttamento dell’oro, quali elencati nell’allegato IV, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Sudan o per un uso in Sudan. 3.   Fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), se del caso, i divieti ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai beni destinati all’impiego per scopi umanitari, in emergenze di sanità pubblica, nella prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 4.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2837 11, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, i divieti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all’esecuzione fino al 16 gennaio 2027 dei contratti conclusi prima del 15 luglio 2026 o dei contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.; (*1)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell’11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).»;" 4) è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato I del presente regolamento; 5) è aggiunto l’allegato IV conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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