Art. 3

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   Gli additivi per mangimi estratto ricco di luteina di Tagetes erecta ed estratto di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta, quali autorizzati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097, e l’additivo per mangimi estratto di Tagetes erecta L. ricco di luteina, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1928, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 10 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 10 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 10 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 10 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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