Art. 1
All’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1157, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
l’esportazione di rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è vietata, tranne che verso la Svizzera;».
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Procelex:32026R1703#art-1