Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 è così modificato: 1) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri concludono contratti per l’attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate dopo aver effettuato controlli sulla procedura di selezione degli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014 al fine di garantire che tali organismi di esecuzione siano stati selezionati conformemente alla procedura prevista all’ del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Gli Stati membri concludono tali contratti entro 180 giorni di calendario dalla notifica dell’atto della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione, a seguito della presentazione di una richiesta giustificata da parte dello Stato membro.» ; 2) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L’anticipo non può eccedere il 30 % della partecipazione finanziaria massima dell’Unione di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014»; 3) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Comunicazioni alla Commissione relative ai programmi semplici 1.   Per quanto riguarda tutti i pagamenti effettuati per i programmi semplici, entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati riferiti al precedente anno civile e i risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti conformemente agli articoli 19 e 20. 2.   Per quanto riguarda i pagamenti del saldo effettuati per i programmi semplici, entro il 15 luglio dell’anno successivo alla fine dell’attuazione del programma gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione i dati relativi all’intera durata del programma riguardanti l’impatto dei programmi valutati utilizzando il sistema di indicatori di rendimento di cui all’articolo 22. 3.   Tali comunicazioni avvengono per via elettronica utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati messe a disposizione dalla Commissione.» .
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