Art. 1
Oggetto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3084 è così modificato:
(1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme sul funzionamento del sistema di informazione, comprese le norme in materia di protezione dei dati personali, scambio di dati con altri sistemi informatici e dispositivi di emergenza in caso di indisponibilità delle funzionalità del sistema di informazione.»
;
(2)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
sviluppa il sistema di informazione;»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il sistema di informazione è usato: dagli operatori e, se del caso, dai loro mandatari per presentare e gestire le dichiarazioni di dovuta diligenza e le dichiarazioni semplificate; dagli Stati membri per mettere a disposizione le informazioni a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115; e dagli operatori a valle e dai commercianti per adempiere agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2023/1115. È usato anche dalle autorità competenti, dalle autorità doganali e dalla Commissione per accedere alle dichiarazioni di dovuta diligenza e alle dichiarazioni semplificate, trattarle e compiere operazioni ad esse inerenti, tra cui scambiarsi informazioni contenenti dati personali sull’attuazione e sull’esecuzione del regolamento (UE) 2023/1115. Tale scambio di informazioni deve essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.»
;
c)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel sistema di informazione le dichiarazioni di dovuta diligenza sono assegnate alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore. Se l’operatore è stabilito al di fuori dell’Unione, la dichiarazione di dovuta diligenza è assegnata alle autorità competenti dello Stato membro a cui l’operatore risulta associato in base all’identificativo unico fornito nel sistema di informazione.»
;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Nel sistema di informazione le dichiarazioni semplificate sono assegnate alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il micro o piccolo operatore primario. Se il micro o piccolo operatore primario è stabilito al di fuori dell’Unione, la dichiarazione semplificata a è assegnata alle autorità competenti dello Stato membro a cui il micro o piccolo operatore primario risulta associato in base all’identificativo unico fornito nel sistema di informazione. Se le informazioni relative alla dichiarazione semplificata sono messe a disposizione nel sistema di informazione da uno Stato membro conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, la dichiarazione semplificata è assegnata alle autorità competenti di tale Stato membro.»
;
(3)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
“partecipante al sistema di informazione”: l’autorità competente e l’autorità doganale in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, e la Commissione, che svolgono i compiti a esse conferiti dal regolamento (UE) 2023/1115;
c)
“utilizzatore del sistema di informazione”: l’operatore, compresi i micro e piccoli operatori primari, e il rispettivo mandatario, se del caso, l’operatore a valle e il commerciante in applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, e lo Stato membro che operano conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 4, di tale regolamento e che sono identificati da una registrazione individuale in EU Login, il servizio di autenticazione della Commissione europea, e mediante un identificativo unico;»;
b)
è inserita la seguente lettera d bis):
«d bis)
“dichiarazione semplificata”: la dichiarazione semplificata presentata dall’utilizzatore del sistema di informazione in applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1115;»;
c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
“numero di riferimento”: numero di riferimento attribuito dal sistema di informazione alla dichiarazione di dovuta diligenza;»;
d)
è inserita la seguente lettera e bis):
«e bis)
“identificativo della dichiarazione semplificata”: l’identificativo attribuito dal sistema di informazione alla dichiarazione semplificata;»;
e)
le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
“numero di verifica”: numero di sicurezza attribuito dal sistema di informazione alla dichiarazione di dovuta diligenza o alla dichiarazione semplificata per garantire una maggiore sicurezza dei dati che contengono;
g)
“definizione del profilo di rischio”: identificazione dei rischi di non conformità dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 all’interno del sistema di informazione, in base ai criteri di rischio, al fine di attribuire a ogni dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata presentata nel sistema di informazione, anche dopo eventuali rettifiche o aggiornamenti, uno status di rischio che rispecchi i rischi individuati.»;
(4)
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Se il prodotto contiene o è stato fabbricato utilizzando legno, gli utilizzatori del sistema di informazione inseriscono nella dichiarazione di dovuta diligenza i nomi scientifici completi delle specie di legno contenute nel prodotto o con cui il prodotto è stato fabbricato.»
;
(5)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Presentazione, aggiornamento e ritiro delle dichiarazioni semplificate
1. L’utilizzatore del sistema di informazione presenta la dichiarazione semplificata nel sistema di informazione tranne nel caso in cui le informazioni siano messe a disposizione conformemente al paragrafo 2.
2. Se tutte le informazioni elencate nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1115 sono disponibili in un sistema o in una banca dati esistente ai sensi del diritto dell’Unione o degli Stati membri, il sistema di informazione consente agli Stati membri di mettere a disposizione tali informazioni e gli eventuali aggiornamenti nel sistema di informazione per micro o piccolo operatore primario come indicato all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115. Il sistema di informazione attribuisce un identificativo della dichiarazione semplificata alle informazioni messe a disposizione per ciascun micro o piccolo operatore primario. L’identificativo della dichiarazione semplificata è comunicato dallo Stato membro interessato al rispettivo micro o piccolo operatore primario e utilizzato da quest’ultimo ai fini del regolamento (UE) 2023/1115 e del presente regolamento.
3. Gli eventuali aggiornamenti della dichiarazione semplificata sono presentati e messi a disposizione nel sistema di informazione conformemente ai paragrafi 1 e 2. L’identificativo della dichiarazione associato alla dichiarazione semplificata è mantenuto anche in caso di aggiornamento.
4. Il sistema di informazione tiene traccia delle dichiarazioni semplificate e degli eventuali aggiornamenti.
5. Un aggiornamento della dichiarazione semplificata comporta una nuova definizione del profilo di rischio dell’intera dichiarazione semplificata aggiornata conformemente all’articolo 6.
6. Il sistema di informazione consente agli utenti di ritirare le dichiarazioni semplificate.
7. La dichiarazione semplificata non può essere ritirata se è stata utilizzata come riferimento dallo stesso utilizzatore del sistema di informazione conformemente all’articolo 8 bis.»
;
(6)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La dichiarazione di dovuta diligenza non può essere modificata o ritirata se è stata utilizzata come riferimento in una dichiarazione di dovuta diligenza presentata dallo stesso utilizzatore del sistema di informazione conformemente all’articolo 8 bis.»
;
b)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il prodotto interessato oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza è stato immesso sul mercato dell’Unione o esportato da esso in conformità del regolamento (UE) 2023/1115;»;
(7)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Ai fini del paragrafo 1, il sistema di informazione permette alle autorità competenti di predisporre al suo interno profili di rischio per consentire di scegliere in modo consapevole gli operatori, compresi i micro e piccoli operatori primari, gli operatori a valle, i commercianti o i prodotti associati alle dichiarazioni di dovuta diligenza e alle dichiarazioni semplificate su cui effettuare i controlli. I profili di rischio si basano, tra l’altro, sui criteri di rischio stabiliti nei piani annuali dei controlli elaborati dalle autorità competenti in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1115.
3. Quando è introdotta nel sistema di informazione, la dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata è automaticamente sottoposta alla definizione elettronica del profilo di rischio, in seguito alla quale il sistema le attribuisce uno status di rischio che non viene divulgato all’utilizzatore del sistema di informazione.
4. Le autorità competenti possono riesaminare la dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata in qualsiasi momento dopo la sua presentazione, anche dopo un raggruppamento a norma dell’articolo 8 bis, per determinare se il prodotto interessato sia conforme all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115. In base all’esito del riesame possono attribuire alla dichiarazione di dovuta diligenza o alla dichiarazione semplificata o al loro raggruppamento un nuovo status di rischio. Se l’autorità competente attribuisce alla dichiarazione di dovuta diligenza, a una dichiarazione semplificata o a un raggruppamento un nuovo status di rischio, questo prevale su quello attribuito a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Il sistema di informazione tiene traccia delle eventuali modifiche apportate allo status di rischio di una dichiarazione semplificata o di raggruppamenti di dichiarazioni semplificate.»
;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Lo status di rischio attribuito alla dichiarazione di dovuta diligenza o alla dichiarazione semplificata è visibile solo ai partecipanti al sistema di informazione.»
;
(8)
gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 7
Assegnazione e messa a disposizione dei numeri di riferimento, degli identificativi della dichiarazione semplificata e dei numeri di verifica
1. Dopo avere concluso la definizione dei profili di rischio di cui all’articolo 6, il sistema di informazione attribuisce senza indebito ritardo alla dichiarazione di dovuta diligenza e alla dichiarazione semplificata presentate dall’utilizzatore del sistema di informazione rispettivamente un numero di riferimento e un identificativo della dichiarazione. Allo stesso tempo attribuisce un numero di verifica associato alla dichiarazione di dovuta diligenza o alla dichiarazione semplificata.
2. Il numero di riferimento o l’identificativo della dichiarazione semplificata e il numero di verifica associato sono messi a disposizione dell’utilizzatore del sistema di informazione una volta conclusa la definizione del profilo di rischio di cui all’articolo 6.
3. Il sistema di informazione consente alle autorità competenti di posticipare la messa a disposizione del numero di riferimento o dell’identificativo della dichiarazione semplificata e del numero di verifica associato per accertarsi che il prodotto interessato sia conforme all’articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1115 e, in particolare, che la situazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento non sia applicabile al prodotto. Il posticipo è il più breve possibile e non supera il periodo stabilito all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115. Tale periodo può essere prolungato, a discrezione dell’autorità competente, per il tempo necessario, di ulteriori periodi conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115 per effettuare i controlli e adempiere agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1115 e al presente regolamento.
Articolo 8
Respingimento della dichiarazione di dovuta diligenza e della dichiarazione semplificata
1. Le autorità competenti possono respingere una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata durante il periodo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115 a decorrere dal momento in cui nel sistema di informazione è individuato un rischio elevato di non conformità a norma dell’articolo 6. Il respingimento di una dichiarazione di dovuta diligenza non è più possibile una volta che il numero di riferimento di tale dichiarazione è stato messo a disposizione dell’utilizzatore del sistema di informazione.
2. A partire dal momento del respingimento, il prodotto interessato dalla dichiarazione di dovuta diligenza respinta o dalla dichiarazione semplificata respinta non è considerato oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata come prescritto dall’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2023/1115.
3. Il respingimento è fatto constare nel sistema di informazione attribuendo alla dichiarazione di dovuta diligenza o alla dichiarazione semplificata uno status specifico.»
;
(9)
al capo II è aggiunto il seguente articolo 8 bis:
«Articolo 8 bis
Raggruppamento delle dichiarazioni di dovuta diligenza e delle dichiarazioni semplificate all’interno del sistema di informazione
1. Gli utilizzatori del sistema di informazione possono raggruppare singole dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate presentando una nuova dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata che faccia riferimento alle singole dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate presentate in precedenza dallo stesso utilizzatore o, per lo stesso operatore o per lo stesso micro o piccolo operatore primario, da un mandatario, se del caso, attraverso i numeri di riferimento o gli identificativi della dichiarazione semplificata presentati in precedenza (“dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata raggruppata”).
2. Il sistema di informazione attribuisce uno status specifico alle singole dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate una volta che vi si fa riferimento nella dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata raggruppata per indicare che sono raggruppate e sostituite dalla dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata raggruppata.
3. La dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata raggruppata rappresenta la singola dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata ai fini della conformità al regolamento (UE) 2023/1115. La dichiarazione di dovuta diligenza o la dichiarazione semplificata raggruppata copre pertanto l’immissione sul mercato o l’esportazione dei prodotti interessati inclusi nelle singole dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate ivi menzionate. Ai fini della conformità all’articolo 4, paragrafo 7 e all’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, anziché i singoli numeri di riferimento o identificativi delle dichiarazioni semplificate a cui è stato attribuito uno status specifico a norma del paragrafo 2, gli utilizzatori del sistema di informazione comunicano o mettono a disposizione quelli della dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata raggruppata.»
;
(10)
l’articolo 9 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fornire conoscenze, formazione e supporto, compresa l’assistenza tecnica, ai partecipanti e agli utilizzatori del sistema di informazione riguardo all’uso del sistema e sollecitare l’assistenza delle autorità competenti nei casi che richiedono competenze nazionali;»;
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
dare accesso agli utilizzatori del sistema di informazione, che sono sotto la supervisione delle autorità competenti, e collaborare con queste ultime ove necessario per verificare le informazioni di identificazione fornite dagli utilizzatori del sistema di informazione e altre informazioni la cui validità può essere valutata solo dagli Stati membri;»;
c)
è inserita la seguente lettera c bis):
«c bis)
sviluppare una funzione nel sistema di informazione che consenta alle autorità competenti di gestire gli utilizzatori del sistema di informazione, comprese le attività elencate alla lettera h), e di estrarre i dati relativi ai suddetti utilizzatori;»;
d)
le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
«e)
offrire servizi web che, con l’ausilio di specifiche tecniche comuni, consentano agli utilizzatori del sistema di informazione di presentare e gestire nel sistema in modo automatizzato le dichiarazioni di dovuta diligenza e le dichiarazioni semplificate, compreso il raggruppamento delle stesse, e stabilire le condizioni per la connessione e l’uso di tali servizi web, ove necessario;
f)
offrire servizi web che, con l’ausilio di specifiche tecniche comuni, consentano alle autorità competenti degli Stati membri di compiere in modo automatizzato nel sistema di informazione le operazioni inerenti alle dichiarazioni di dovuta diligenza e alle dichiarazioni semplificate, compresi i loro raggruppamenti, e stabilire le condizioni per la connessione e l’uso di tali servizi web, ove necessario;»;
e)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
sospendere e revocare l’accesso degli utilizzatori del sistema di informazione, anche per intervenire sui casi di non conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1115 o al presente regolamento, su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro in cui l’utilizzatore è stabilito o, in caso di utilizzatori stabiliti al di fuori dell’Unione, delle autorità competenti dello Stato membro a cui l’utilizzatore risulta associato in base all’identificativo unico fornito al momento della registrazione nel sistema di informazione.»;
(11)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’accesso al sistema di informazione è consentito solo agli utilizzatori registrati. Gli utilizzatori del sistema di informazione creano un unico account nel sistema. Il sistema di informazione consente agli utilizzatori del sistema di informazione di creare ruoli diversi nell’ambito dello stesso account.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli utilizzatori del sistema di informazione hanno accesso alle informazioni contenute nel sistema che essi stessi vi hanno inserito o alle quali hanno ottenuto l’accesso da altri utilizzatori del sistema mediante i numeri di riferimento e i numeri di verifica delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate e gli identificativi e i numeri di verifica delle dichiarazioni semplificate associate, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate raggruppate.»
;
c)
è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Il sistema di informazione consente agli utilizzatori di mantenere aggiornate le informazioni relative alla loro registrazione.»
;
(12)
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione ha accesso a tutti i dati, informazioni e documenti nel sistema di informazione ai fini del trattamento degli stessi conformemente all’articolo 21 e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1115, della stesura di relazioni e dello sviluppo, del funzionamento e della manutenzione del sistema.»
;
(13)
all’articolo 12, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«I dati personali contenuti nelle dichiarazioni di dovuta diligenza sono conservati nel sistema di informazione per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione nel sistema oppure, nel caso dei raggruppamenti a norma dell’articolo 8 bis, dalla data del raggruppamento; i dati personali contenuti nelle dichiarazioni semplificate sono conservati nel sistema di informazione per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di ritiro della dichiarazione dal sistema.»;
(14)
all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. La Commissione può predisporre le misure seguenti:
a)
misure volte a garantire la disponibilità continua del sistema di informazione specificando le condizioni per le singole interazioni, compresi i limiti tecnici per le dimensioni dei file e la regolamentazione della frequenza delle interazioni;
b)
misure per evitare la presentazione di dati errati, superflui o duplicati.
La Commissione informa senza indugio le autorità competenti e gli utilizzatori del sistema di informazione in merito alle misure adottate a norma del presente paragrafo.»
;
(15)
è inserito il seguente articolo 15 bis:
«Articolo 15 bis
Dispositivi di emergenza
1. Entro il 30 dicembre 2026 la Commissione mette a disposizione quanto segue su un sito web pubblico:
a)
informazioni sulla disponibilità e sul funzionamento del sistema di informazione;
b)
informazioni sulle misure di emergenza da adottare in caso di indisponibilità non programmata delle funzionalità del sistema di informazione che si protragga per oltre 60 minuti.
2. Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono almeno:
a)
una notifica ai partecipanti al sistema di informazione in caso di indisponibilità non programmata del sistema di informazione per via digitale;
b)
l’indicazione di un numero di riferimento di emergenza e di un identificativo di emergenza della dichiarazione semplificata per i prodotti per i quali non è possibile presentare una dichiarazione di dovuta diligenza o una dichiarazione semplificata a norma del regolamento (UE) 2023/1115 e non è possibile attribuire i numeri di riferimento o gli identificativi della dichiarazione semplificata a causa dell’indisponibilità del sistema di informazione.»
.
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