Art. 1

Modifica del regolamento (UE) 2026/249

Modifica del regolamento (UE) 2026/249 Il regolamento (UE) 2026/249 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le possibilità di pesca per il periodo dal 1o giugno 2026 al 31 dicembre 2026 nella zona della convenzione della Commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC).» ; 2) all’articolo 4 sono inserite le lettere seguenti: «q bis) “zona della convenzione NEAFC (Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale)”: le zone geografiche definite nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (*1); q ter) “zona di regolamentazione NEAFC”: le acque della zona della convenzione NEAFC situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione in materia di pesca delle parti contraenti della NEAFC; (*1)   GU L 227 del 12.8.1981, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1981/608/oj. L’Unione ha approvato la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale con la decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/608/oj).»;" 3) al capo III, è inserita la sezione seguente: «Sezione 1 bis Zona della convenzione NEAFC Articolo 26 bis Misure di gestione per lo sgombro 1.   I pescherecci dell’Unione non trasbordano sgombri catturati nell’ambito di attività di pesca diretta da pescherecci battenti bandiera della Federazione russa nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2026, dopo che le catture di tali pescherecci hanno superato collettivamente le 1 495 tonnellate. 2.   I pescherecci dell’Unione non riforniscono di carburante né prestano altri servizi di supporto ai pescherecci che hanno a bordo sgombri catturati nell’ambito di attività di pesca diretta da pescherecci battenti bandiera della Federazione russa nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2026, dopo che le catture di tali pescherecci hanno superato collettivamente le 1 495 tonnellate. 3.   Nelle acque e nei porti dell’Unione sono vietati gli sbarchi, i trasbordi e la fornitura di altri servizi portuali ai pescherecci che hanno a bordo sgombri catturati nell’ambito di attività di pesca diretta da pescherecci battenti bandiera della Federazione russa nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2026, dopo che le catture di tali pescherecci hanno superato collettivamente le 1 495 tonnellate.» ; 4) all’articolo 62 il paragrafo 2 è modificato come segue: a) la lettera d bis) è sostituita dalla seguente: «d bis) l’articolo 19, paragrafo 3, si applica dal 1o novembre 2026 al 31 dicembre 2026;» ; b) la lettera d ter) è sostituita dalla seguente: «d ter) l’articolo 20 si applica dal 1o novembre 2026 al 31 dicembre 2026;» ; c) il punto 1) è sostituito dal seguente: «l) il titolo II, capo III, sezione 11, si applica dal 1o giugno 2026 al 31 dicembre 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le misure corrispondenti;» ; d) la lettera m bis) è sostituita dalla seguente: «m bis) l’allegato IC, tabella 1, si applica dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027 e la nota 2 di tale tabella si applica dal 15 aprile 2027 al 30 giugno 2027 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto dell’Unione relativo al periodo di chiusura per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL;» ; e) la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) gli allegati IM e XI si applicano dal 1o giugno 2026 al 31 dicembre 2026;» ; 5) l’allegato IA, parti A e B, e gli allegati IB, IC, ID, IJ, IM e VI sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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