Art. 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/103
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/103
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 è inserito l’articolo 2 bis seguente:
«Articolo 2 bis
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi Enterococcus faecium DSM 7134, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati alle scrofe, prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati alle scrofe, prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Procelex:32026R1471#art-1