Art. 3

1.   Tutti i contingenti tariffari ripartiti a norma del presente regolamento sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», come disposto dagli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. 2.   In deroga al paragrafo 1, l’accesso ai contingenti tariffari supplementari aperti in modalità di concorrenza («Contingente ALS – contingente specifico per paese» nell’allegato I) per i paesi indicati nella sezione 2 dell’allegato II è aperto agli operatori solo una volta esaurito il contingente specifico per paese corrispondente all’origine delle merci importate. 3.   I quantitativi assegnati nel quadro di un contingente tariffario possono essere restituiti in conformità alla normativa doganale applicabile. Se i prelievi da un contingente trimestrale sono stati interrotti in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/1384, o se un contingente tariffario è stato esaurito oppure se a un contingente tariffario è stato altrimenti chiuso l’accesso ulteriore a norma del regolamento sull’acciaio e dei relativi regolamenti di esecuzione, la restituzione di detti quantitativi non comporta la riapertura del contingente in questione ai fini della presentazione o dell’accettazione di nuove richieste di prelievo. I quantitativi restituiti sono presi in considerazione solo al fine di aggiornare il saldo del contingente tariffario in questione. Se il saldo non utilizzato di un contingente trimestrale è già stato riportato al trimestre successivo in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/1384, i quantitativi restituiti successivamente in relazione a tale trimestre non sono riportati al trimestre successivo. Di conseguenza, tali contingenti non saranno più accessibili agli operatori economici.
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