Art. 1
Prova dell’origine ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2026/1455
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1)
l’articolo 57 è così modificato:
a)
i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Un certificato di origine relativo a prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali di importazione non preferenziali è messo a disposizione nel sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN), ove tali regimi facciano riferimento al presente articolo, conformemente ai requisiti di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (*1).
I riferimenti contenuti in regimi speciali di importazione non preferenziali a certificati di origine rilasciati conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono considerati riferimenti ai certificati di origine di cui al presente articolo.
2. Le autorità competenti del paese terzo da cui provengono i prodotti cui si applicano i regimi speciali di importazione non preferenziali o un organismo affidabile debitamente autorizzato a tal fine dalle suddette autorità (autorità emittenti), rilasciano i certificati di origine, a condizione che l’origine dei prodotti sia stata determinata in conformità dell’articolo 60 del codice.
3. Le autorità emittenti rilasciano certificati di origine prima che i prodotti cui si riferiscono siano dichiarati per l’esportazione nel paese terzo di origine.
4. In deroga al paragrafo 3, le autorità emittenti possono rilasciare un certificato di origine dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferiscono, se il mancato rilascio al momento dell’esportazione è stato dovuto a errore, omissione involontaria o circostanze particolari.
Le autorità emittenti possono rilasciare a posteriori un certificato di origine di cui al paragrafo 1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle del fascicolo di esportazione corrispondente.
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;"
() Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;
b)
è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. Durante i periodi transitori di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, un certificato di origine relativo a prodotti originari di un paese terzo per il quale sono stabiliti regimi speciali di importazione non preferenziali può essere rilasciato, qualora tali regimi facciano riferimento al presente articolo, avvalendosi di uno dei seguenti mezzi:
a)
il modulo di cui all’allegato 22-14 del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite;
b)
il modello di cui alla parte B dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (*2);
c)
il modello di cui all’allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Se rilasciati elettronicamente o firmati mediante firma elettronica, i certificati di origine redatti utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-14 del presente regolamento contengono le indicazioni di tale modulo, compresi il timbro e la firma.
Le autorità emittenti conservano una copia di ciascun certificato di origine rilasciato.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio “primo arrivato, primo servito” (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).»;"
() Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio “primo arrivato, primo servito” (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).»;
2)
l’articolo 58 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
i nomi e gli indirizzi degli organismi emittenti;»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Durante i periodi transitori di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i paesi terzi interessati comunicano altresì alla Commissione:
a)
i facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati dalle autorità dei paesi terzi per mezzo del modulo di cui all’allegato 22-14 del presente regolamento;
b)
se disponibili, le informazioni sulla verifica, utilizzando una banca dati online, dell’autenticità di un certificato di origine rilasciato elettronicamente o firmato mediante firma elettronica utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-14 del presente regolamento.
La Commissione trasmette le informazioni specificate nel presente paragrafo alle autorità competenti degli Stati membri.»
;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora un paese terzo non invii alla Commissione le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, le autorità competenti dell’Unione negano l’uso dei regimi speciali di importazione non preferenziali.»
;
3)
l’articolo 59 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi circa l’esattezza delle informazioni contenute in un certificato di origine e svolgano controlli a posteriori a campione, esse chiedono alle autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, di verificare se l’origine dichiarata è stata stabilita correttamente e in conformità dell’articolo 60 del codice.»;
ii)
dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Se, durante i periodi transitori di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, le autorità doganali nutrono ragionevoli dubbi sull’autenticità di un certificato di origine, chiedono all’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o alle autorità emittenti che rilasciano tale certificato a stampa conformemente all’articolo 72 ter del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 di verificare l’autenticità di tale certificato di origine.»;
iii)
il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Le autorità doganali rispediscono il certificato di origine o una copia del medesimo all’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Se la dichiarazione era corredata di una fattura, la fattura originale o una copia della medesima è acclusa al certificato di origine rispedito.
Le autorità doganali indicano, se del caso, i motivi del controllo a posteriori e forniscono ogni informazione in loro possesso che faccia ritenere che le indicazioni figuranti nel certificato di origine sono inesatte.»;
iv)
è inserito il comma seguente:
«Quando chiedono il controllo dell’autenticità di un certificato di origine, le autorità doganali forniscono tutte le informazioni in loro possesso che facciano ritenere che il certificato di origine non sia autentico.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento o l’organismo emittente di cui al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, comunica i risultati delle verifiche alle autorità doganali non appena possibile.
Se non è data risposta entro sei mesi dall’invio di una richiesta a norma del paragrafo 2, le autorità doganali negano l’uso del regime speciale di importazione non preferenziale per i prodotti in questione.»
;
4)
è inserito il seguente articolo 59 bis:
«Articolo 59 bis
Prova dell’origine ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) 2026/1455
(Articolo 61 del codice)
Se per l’applicazione del regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) sono utilizzate norme di origine non preferenziali, la prova dell’origine non preferenziale comprende anche elementi di prova che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente dal paese di origine verso l’Unione, o sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il trasporto attraverso altri paesi, o quando sono state immagazzinate o frazionate in tali paesi, le merci non sono state sottoposte ad alcuna modifica, se non per conservarle in buono stato o mediante l’aggiunta o l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a requisiti specifici.
(*3) Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali all’importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America (GU L, 2026/1455, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1455/oj).»;"
() Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativo all’adeguamento dei dazi doganali all’importazione di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America (GU L, 2026/1455, 30.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1455/oj).»;
5)
l’allegato 22-14 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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