Art. 1

L’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato: 1) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Prima di classificare una nuova zona di produzione o di stabulazione non ancora classificata, — le autorità competenti effettuano un’indagine sanitaria — qualora i dati di monitoraggio raccolti conformemente all’articolo 59, o qualsiasi altra informazione, indichino alle autorità competenti cambiamenti sostanziali delle condizioni ambientali delle zone di produzione e di stabulazione già classificate che possano incidere in modo significativo e persistente sui risultati della precedente indagine sanitaria. L’indagine sanitaria comprende:»; 2) il paragrafo 2 è soppresso.
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