Art. 2
Deroga temporanea al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate
Deroga temporanea al divieto di introdurre nel territorio dell’Unione le piante specificate
In deroga all’allegato VI, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante specificate è temporaneamente consentita a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite all’ del presente regolamento.
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