Art. 1

1.   Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di 1,4-butandiolo, solitamente classificato con il numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) 110-63-4 e solitamente classificato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) con il numero CE 203-786-5, attualmente classificato con i codici NC 2905 39 26 e 2905 39 28 e originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti d’America. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Xinjiang Markor Chemical Industry Co., Ltd. 105,6 88 AL Wanhua Chemical (Sichuan) Co., Ltd. 113,7 88 AM Altre società della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato elencate nell’allegato 107,5 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 113,7 8 999 Regno dell’Arabia Saudita International Diol Company 52,4 88 AN Tutte le altre importazioni originarie del Regno dell’Arabia Saudita 52,4 8 999 Stati Uniti d’America Lyondell Chemical Company 135,7 88 AO Tutte le altre importazioni originarie degli Stati Uniti d’America 142,5 8 999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in chilogrammi) di 1,4-butandiolo venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato, vale a dire la Repubblica popolare cinese, il Regno dell’Arabia Saudita o gli Stati Uniti d’America. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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