Art. 1

Il regolamento (UE) 2016/44 è così modificato: 1) all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Nell’allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell’UNSCR 1970 (2011), al punto 19, 22 o 23 dell’UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell’UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell’UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell’UNSCR 2362 (2017), al punto 11 dell’UNSCR 2441 (2018), al punto 18 dell’UNSCR 2769 (2025) o al punto 19 dell’UNSCR 2819 (2026).» ; 2) all’articolo 11 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Previa notifica al comitato delle sanzioni da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato delle sanzioni abbia approvato l’utilizzo delle riserve di liquidità congelate di cui al punto 14 dell’UNSCR 2769 (2025), che comprende la consultazione con il governo della Libia, e di cui al punto 14 dell’UNSCR 2819 (2026) e in conformità con tali punti, le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano l’uso delle riserve di liquidità congelate appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, esclusivamente per investimenti in: a) depositi a termine a basso rischio presso un istituto finanziario idoneo, selezionato dall’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI e situato nello Stato membro in cui i fondi sono congelati, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.1” di cui all’UNSCR 2769 (2025); o b) titoli a reddito fisso, nel caso delle riserve di liquidità congelate di cui alla “raccomandazione 7.2” di cui all’UNSCR 2769 (2025); conformemente all’approvazione del comitato delle sanzioni.» ; 3) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 ter 1.   Previa notifica al comitato delle sanzioni da parte dello Stato membro interessato e a condizione che il comitato delle sanzioni abbia approvato il trasferimento dei fondi o delle risorse economiche congelati, e in conformità con il punto 15 dell’UNSCR 2819 (2026), le autorità competenti di tale Stato membro autorizzano il trasferimento di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 1 dell’allegato VI, all’interno della stessa giurisdizione, tra la banca depositaria, o l’istituto finanziario che agisce in qualità di depositario globale (o gli eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), a un’altra banca depositaria o istituto finanziario (o eventuali subdepositari che agiscono per loro conto), al fine di trasferire il ruolo di depositario globale a tale banca depositaria o istituto finanziario, a condizione che: a) nel corso e a conclusione del trasferimento, le attività siano trattate come congelate e soggette alle misure imposte dal presente regolamento; b) il trasferimento sia eseguito in modo da mantenere la forma e il valore dei fondi o delle risorse economiche trasferiti. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 al comitato delle sanzioni da parte dello Stato membro interessato comprende l’importo e la natura dei fondi o delle risorse economiche congelati da trasferire e l’identità dell’attuale banca depositaria e di quella proposta o dell’attuale istituto finanziario che agisce in qualità di depositario e di quello proposto. 3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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