Art. 2

Per un periodo transitorio che termina il 3 dicembre 2026, continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione dagli USA di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, l’uso di certificati ufficiali rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1641 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2026.
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