Art. 1

Ai fini della fissazione del tasso di adeguamento a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, i pagamenti da concedere agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell’ambito delle misure specifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento, superiori a 2 000 EUR, per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno civile 2026 sono ridotti di un tasso di adeguamento dello 0 %.
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