Art. 2

Nei cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2026 solo la società Imperial College Hammersmith Campus (6) è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento di cui all’, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici tutelati a norma dell’ o con il consenso di Imperial College Hammersmith Campus.
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