Art. 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificate con i codici NC ex 7019 61 00 , ex 7019 62 10 , ex 7019 62 90 , ex 7019 63 00 , ex 7019 64 00 , ex 7019 65 00 , ex 7019 66 00 , ex 7019 69 10 , ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84) e originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Jushi Group Co. Ltd Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd Taishan Fiberglass Inc. 69,0 C531 PGTEX China Co. Ltd Chongqing Tenways Material Corp. 37,6 C532 Altre società che hanno collaborato sia all’inchiesta antisovvenzioni iniziale sia all’inchiesta antidumping iniziale, elencate nell’allegato I 37,6 Cfr. allegato I Altre società che hanno collaborato all’inchiesta antidumping iniziale ma non all’inchiesta antisovvenzioni iniziale, elencate nell’allegato II 34,0 Cfr. allegato II Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 69,0 C999 Repubblica araba d’Egitto Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E. Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. 33,1 C533 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica araba d’Egitto 33,1 C999 3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 spedite dal Marocco, a prescindere che siano dichiarate o no originarie del Marocco (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 10 81, 7019 62 90 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81 e 7019 90 00 81). Il dazio esteso è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia (codici TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 10 83, 7019 62 90 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 e 7019 90 00 83) ad eccezione di quelle prodotte dalle società sottoelencate: Paese Società Codice addizionale TARIC Turchia Saertex Turkey Tekstil Ltd. Şti. C115 Turchia Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic A. Ş. C116 Turchia Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi Anonim Şirketi C117 Turchia Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS 899G Il dazio esteso è il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 5.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84) che sono riesportate ai sensi del codice doganale dell’Unione su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS. 6.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e della Repubblica araba d’Egitto, come indicato al paragrafo 2, è esteso alle stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 10 81, 7019 62 10 83, 7019 62 10 84, 7019 62 90 81, 7019 62 90 83, 7019 62 90 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono ricevute su un’isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell’ambito del paragrafo 5. 7.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure stabilita a seguito di inchieste antielusione di cui al paragrafo 4 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese in questione. 8.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l’allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all’elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell’aliquota del dazio antidumping. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che: a) non ha esportato le merci di cui all’, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio; e c) ha effettivamente esportato il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. 9.   In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1233, i dazi di cui al paragrafo 2 saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. 10.   Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (59) comportano anche la valutazione del margine di dumping prevalente per tale produttore esportatore durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio compensativo e antidumping combinato stabilito nell’inchiesta di restituzione. 11.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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