Art. 1
Articoli di merci
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1)
il titolo dell’articolo 139 è sostituito dal seguente:
«Oneri riscossi sulle merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale»;
2)
all’articolo 155, paragrafo 3, primo comma è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
per la parte destinata a coprire i dazi all’importazione e gli altri oneri che potrebbero sorgere per le merci svincolate nell’ambito di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute in vendite a distanza di beni importati quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, l’importo di riferimento corrisponde a una stima dei dazi all’importazione e degli altri oneri attesi.»;
3)
all’articolo 157, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il monitoraggio della parte dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e degli altri oneri dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione di merci, che diventerà esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di immissione in libera pratica, è garantito per ogni dichiarazione doganale al momento del vincolo delle merci al regime, fatta eccezione per le merci svincolate nell’ambito di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, vendute in vendite a distanza di beni importati quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, alle quali le autorità doganali possano invece applicare le disposizioni di cui al paragrafo 3. Se le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica sono presentate in conformità all’autorizzazione di cui all’articolo 166, paragrafo 2, o all’articolo 182 del codice, il monitoraggio della parte pertinente dell’importo di riferimento è garantito sulla base delle dichiarazioni complementari o, se del caso, sulla base delle indicazioni riportate nelle scritture.»
;
4)
l’articolo 220 è soppresso;
5)
all’articolo 221, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica di merci vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’Unione, con un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, è un ufficio doganale situato nello Stato membro in cui termina la spedizione o il trasporto di tali merci, a meno che non si ricorra al regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.»
;
6)
l’articolo 222 è sostituito dal seguente:
«Articolo 222
Articoli di merci
(Articoli 162 e 177 del codice)
1. Quando una dichiarazione doganale riguarda due o più articoli di merci, le informazioni indicate in tale dichiarazione relative a ciascun articolo sono considerate una dichiarazione separata.
2. Salvo nei casi in cui merci specifiche contenute in una spedizione siano oggetto di misure diverse, le merci contenute in una spedizione sono considerate un solo articolo ai fini del paragrafo 1 quando sono oggetto di una richiesta di semplificazione conformemente all’articolo 177 del codice.»;
7)
all’articolo 228, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’articolo 177 del codice, quando le merci contenute in una spedizione rientrano in sottovoci tariffarie soggette a un dazio specifico espresso con riferimento a una stessa unità di misura, il dazio da riscuotere per l’intera spedizione è basato sulla sottovoce tariffaria soggetta al dazio specifico più elevato, a meno che il dazio applicabile non sia quello di cui all’ del regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia (GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj).»;"
() Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009 per quanto riguarda l’eliminazione della franchigia doganale basata su soglia (GU L, 2026/382, 18.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/382/oj).»;
8)
all’articolo 243 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. Quando stabiliscono, sulla base dei risultati della verifica, che la dichiarazione doganale riguarda merci che sono state vendute in una serie di operazioni di vendita successive concluse prima che tali merci siano introdotte nel territorio doganale dell’Unione e che una di tali vendite si configura come vendita a distanza quale definita all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, le autorità doganali prendono in considerazione solo la vendita a distanza ai fini dell’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.»
;
9)
gli articoli 288, 289 e 290 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 288
Circolazione di merci non unionali trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale in regime di transito esterno
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice)
Se merci non unionali vengono fatte circolare in regime di transito esterno conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, lettera f), del codice, la spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01.
Articolo 289
Circolazione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale contenenti merci unionali e non unionali
(Articolo 226, paragrafo 3, lettera f), e articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice)
1. Se una spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale comprende sia merci unionali che merci non unionali, tale spedizione e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-01.
2. Per le merci unionali di cui al paragrafo 1, la prova della posizione doganale di merci unionali o un riferimento all’MRN di tale mezzo di prova sono inviati separatamente all’operatore postale di destinazione o sono allegati alla spedizione.
Se la prova della posizione doganale di merci unionali è inviata separatamente all’operatore postale di destinazione, quest’ultimo presenta la prova della posizione doganale di merci unionali all’ufficio doganale di destinazione unitamente alla spedizione.
Se la prova della posizione doganale di merci unionali o il relativo MRN sono acclusi alla spedizione, ciò deve essere chiaramente indicato sulla parte esterna dell’imballaggio.
Articolo 290
Circolazione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale nell’ambito di un regime di transito interno in situazioni speciali
(Articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice)
1. Se merci unionali vengono fatte circolare verso, da o tra territori fiscali speciali in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice, la spedizione di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale e tutti i documenti di accompagnamento sono muniti di un’etichetta di cui all’allegato 72-02.
2. Se merci unionali vengono fatte circolare in regime di transito interno in conformità dell’articolo 227, paragrafo 2, lettera f), del codice dal territorio doganale dell’Unione verso un paese di transito comune per essere instradate verso il territorio doganale dell’Unione, tali merci sono corredate della prova della posizione doganale di merci unionali stabilita mediante uno dei mezzi elencati all’articolo 199 del presente regolamento.
La prova della posizione doganale di merci unionali è presentata a un ufficio doganale all’atto della reintroduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione.»;
10)
all’allegato B, titolo II («Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni e le notifiche»), la sezione 2 è così modificata:
1)
al dato 11 04 000 000 («Indicatore di circostanze particolari»), le righe F40, F41, F42, F43, F44, F45 sono sostituite dalle seguenti:
«F40
Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Informazioni del documento di trasporto su strada principale (master)
F41
Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Informazioni del documento di trasporto per ferrovia principale (master)
F42
Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Lettera di trasporto aereo principale contenente le necessarie informazioni della lettera di trasporto aereo postale presentata in conformità ai termini applicabili per il modo di trasporto interessato
F43
Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Insieme di dati minimo presentato prima del carico in conformità dell’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F44
Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Numero di identificazione del contenitore presentato prima del carico in conformità dell’articolo 106, paragrafo 1, secondo comma, e dell’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
F45
Merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale – Insieme di dati parziale – Unicamente polizza di carico principale (master)»
2)
al dato 11 09 000 000 («Regime»), nella tabella («Codici dei regimi utilizzati nel contesto delle dichiarazioni doganali»), le righe H1, H6 e H7 sono sostituite dalle seguenti:
«H1
Dichiarazione di immissione in libera pratica e regime speciale – Uso specifico – Dichiarazione di uso finale
01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68
H6
Dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci trasportate sotto la responsabilità di un operatore postale
01, 07, 40
H7
Dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci contenute in una spedizione di valore intrinseco non superiore a 150 EUR
4000»
3)
al dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo»), nella quarta tabella («Franchigie dai dazi doganali (regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio)»), la riga seguente è soppressa:
«C07
Spedizioni di valore trascurabile
23»
4)
al dato 11 10 000 000 («Regime aggiuntivo»), settima tabella («Altro»), dopo la riga relativa al codice F52 è inserita la riga seguente:
«F53
Le merci il cui valore intrinseco non supera un totale di 150 EUR per spedizione vendute nell’ambito di vendite a distanza di beni importati quali definite all’articolo 14, paragrafo 4, punto 2, della direttiva 2006/112/CE, esclusi i beni la cui importazione è esente da IVA a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e i beni per i quali l’IVA è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE»
5)
al dato 14 11 000 000 («Preferenza»), la nota, la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dai seguenti:
«14 11 000 000 Preferenza
Queste informazioni sono costituite da codici a tre cifre comprendenti un elemento a una cifra ripreso dal punto 1, seguito da un elemento a due cifre ripreso dal punto 2.
I codici applicabili sono:
1)
Prima cifra del codice:
Codice
Descrizione
1
Regime tariffario «erga omnes»
2
Sistema delle preferenze generalizzate (SPG)
3
Preferenze tariffarie diverse da quelle di cui al codice 2
4
Dazi doganali in applicazione di accordi di unione doganale conclusi dall’Unione europea
5
Merci soggette al dazio doganale di 3 EUR a norma del regolamento (UE) 2026/382»
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