Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato: 1. dopo l’articolo 2 bis è inserito l’articolo 2 ter seguente: «Articolo 2 ter Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda le restrizioni all’impiego di determinati medicinali antimicrobici di cui all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 1.   I paesi terzi o loro regioni che hanno fornito alla Commissione prove e garanzie del rispetto delle prescrizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/905 per quanto riguarda determinati animali e prodotti di origine animale destinati all’esportazione nell’Unione nell’allegato XVI bis del presente regolamento sono indicati con una «X», riferita alle specie o ai prodotti in questione. 2.   I paesi terzi o loro regioni che intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti animali o prodotti di origine animale nell’Unione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, nell’allegato XVI bis del presente regolamento sono indicati con il simbolo «Δ», riferito alle specie o ai prodotti in questione.» . 2. Il testo figurante nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato XVI bis.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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