Art. 1

Definizioni

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato: 1) L’articolo 60 è sostituito dal seguente: «Articolo 60 Definizioni Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni di cui all’articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Ai fini della presente sezione si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) “documento relativo all’origine”, un documento con il quale un’autorità competente, un esportatore o un rispeditore dichiara che un prodotto è considerato originario ai fini di un regime preferenziale; 2) “regime preferenziale”, un accordo commerciale mediante il quale l’Unione applica le misure tariffarie preferenziali di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera d), o all’articolo 56, paragrafo 2, lettera e), del codice.» ; 2) i seguenti punti 3), 4) e 5) sono aggiunti all’articolo 60: «3) “fornitore”, una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che fornisce agli acquirenti le informazioni relative al carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali; 4) “acquirente”, una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione, che riceve la dichiarazione del fornitore; 5) “carattere originario”, ai fini della dichiarazione del fornitore, il carattere di merci aventi o non aventi un’origine preferenziale.»; 3) nel titolo II, capo 2, sezione 2, il titolo della sottosezione 1 è sostituito dal seguente: «Sottosezione 1 Norme di origine procedurali per agevolare l’applicazione di regimi preferenziali nell’Unione»; 4) L’articolo 61 è sostituito dal seguente: «Articolo 61 Dichiarazioni del fornitore (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Per fornire a un acquirente le informazioni relative al carattere originario delle merci ai fini di uno o più regimi preferenziali, il fornitore rilascia una dichiarazione del fornitore. 2.   La dichiarazione del fornitore contiene i dati specificati nell’allegato 22-15 ed è conforme ai requisiti stabiliti nello stesso allegato. La dichiarazione del fornitore può applicarsi: a) a una spedizione unica di una o più merci; o b) a spedizioni multiple di una o più merci identiche fornite durante un dato periodo. 3.   La dichiarazione del fornitore può essere fornita in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci. La dichiarazione del fornitore può essere compilata e scambiata con ogni mezzo ritenuto idoneo dal fornitore e dall’acquirente, compreso l’utilizzo di procedimenti informatici. 4.   L’articolo 15 e l’articolo 51, paragrafo 1, del codice si applicano alla dichiarazione del fornitore e a ogni altro documento giustificativo. 5.   Il fornitore informa immediatamente l’acquirente nel caso in cui la dichiarazione del fornitore non sia corretta o non sia più applicabile in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci oggetto di detta dichiarazione, anche non fornite.» 5) Gli articoli da 62 a 65 sono soppressi. 6) L’articolo 66 è sostituito dal seguente: «Articolo 66 Verifica delle dichiarazioni dei fornitori (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Le autorità doganali responsabili nel luogo in cui è stabilito il fornitore hanno la facoltà di verificare, se del caso, le dichiarazioni del fornitore da questi rilasciate. 2.   Le autorità doganali di uno Stato membro responsabili nel luogo in cui è stabilito l’acquirente possono richiedere l’assistenza delle autorità doganali di un altro Stato membro, responsabili nel luogo in cui è stabilito il fornitore, al fine di verificare e confermare l’accuratezza della dichiarazione del fornitore ai fini del regime preferenziale interessato. Le autorità doganali richiedenti trasmettono alle autorità doganali interpellate tutte le informazioni e i documenti disponibili, comunicando i motivi della domanda di verifica. Le autorità doganali richiedenti sono informate degli esiti della verifica entro 120 giorni dalla data della domanda di verifica. In assenza di risposta entro detto termine o qualora le informazioni contenute nella risposta siano inadeguate a confermare che il fornitore ha adempiuto gli obblighi ai sensi dell’articolo 61, paragrafi 2 e 5, relativamente alla dichiarazione del fornitore in questione, tale dichiarazione non è presa in considerazione per determinare il carattere originario delle merci interessate.» ; 7) Gli articoli da 67 a 112 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 67 Autorizzazione di esportatore autorizzato (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Se un regime preferenziale dispone che un documento relativo all’origine sia compilato da un esportatore autorizzato, gli esportatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione possono presentare domanda di autorizzazione come esportatore autorizzato ai fini della compilazione di tale documento, fatta salva un’eventuale esenzione dall’obbligo di autorizzazione contemplato da detto accordo. 2.   L’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l’accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché gli articoli 10 e 15 del presente regolamento, relativi all’uso dei mezzi elettronici per lo scambio e l’archiviazione di informazioni e alla revoca di decisioni favorevoli riguardanti le domande e le decisioni, non si applicano alle decisioni relative alle autorizzazioni di esportatore autorizzato. 3.   Le autorizzazioni di esportatore autorizzato sono concesse esclusivamente a persone che soddisfino le condizioni stabilite nelle disposizioni sull’origine afferenti ai regimi preferenziali in questione. 4.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato di cui al paragrafo 2 un numero di autorizzazione doganale che, se richiesto, deve figurare nei documenti relativi all’origine. Il numero di autorizzazione doganale inizia con il codice di paese ISO 3166-1-alfa-2 dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione, conformemente a quanto disposto nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione (*1). Sottosezione 2 Registrazione di esportatori e rispeditori nel sistema REX Articolo 68 Sistema elettronico per la registrazione di esportatori e rispeditori nell’Unione (sistema REX) (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Se l’Unione dispone di un regime preferenziale che impone all’esportatore di compilare un documento relativo all’origine conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione, l’esportatore unionale è registrato nel sistema REX. 1 bis.   Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alla registrazione nell’Unione di esportatori e rispeditori di merci ai fini dei regimi preferenziali, si utilizza il sistema REX di cui agli articoli da 80 a 92 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione (*2). 2.   Ai fini del presente articolo non si applicano l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), e gli articoli 16, 17 e 18 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativi alle condizioni per l’accettazione delle domande e la sospensione delle decisioni, nonché l’articolo 10, paragrafo 1, e l’articolo 15 del presente regolamento. Le domande e le decisioni connesse al presente articolo non vengono scambiate e archiviate in un sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 10 del presente regolamento. 2 bis.   Ai fini del cumulo bilaterale nell’ambito del sistema di sistema di preferenze generalizzate (SPG) dell’Unione, gli esportatori dell’Unione sono registrati nel sistema REX. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora il regime preferenziale applicabile non precisi il valore soglia fino al quale un esportatore che non è un esportatore registrato può compilare un documento relativo all’origine, il valore soglia è pari a 6 000 EUR per ciascuna spedizione. Se tuttavia un accordo commerciale preferenziale fra l’Unione e un paese terzo dispone esplicitamente che gli esportatori debbano indicare il loro numero di identificazione nel documento relativo all’origine indipendentemente dal valore delle merci esportate, non si applica il valore soglia. 8.   Gli esportatori dell’Unione registrati nel sistema REX sono sempre tenuti a indicare il numero REX nei documenti relativi all’origine che compilano per i prodotti originari, indipendentemente dal valore. 9.   Ai fini dell’articolo 69 l’esportatore o il rispeditore sono registrati nel sistema REX. 10.   La registrazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è valida anche ai fini di altri regimi preferenziali dell’Unione che contemplano il medesimo requisito per il quale l’esportatore è registrato nel sistema REX. Articolo 68 bis Sistema elettronico per la registrazione di esportatori in paesi terzi (sistema REX) (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni relative alle domande e alle decisioni connesse alla registrazione in un paese terzo di esportatori di merci ai fini dei regimi preferenziali si utilizza il sistema REX. 2.   Ai fini del regime SPG dell’Unione un esportatore in un paese beneficiario è registrato nel sistema REX, conformemente all’articolo 80, per poter rilasciare le attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale superi i 6 000 EUR. 3.   Gli esportatori registrati sono sempre tenuti a indicare il numero REX nelle attestazioni di origine che compilano per i prodotti originari, indipendentemente dal valore. 4.   Se l’Unione dispone di un accordo preferenziale che impone a un esportatore di compilare un documento relativo all’origine a norma della pertinente legislazione del paese terzo e se detto paese terzo decide di utilizzare a tal fine il sistema REX, l’esportatore del paese terzo è registrato nel sistema REX. 5.   Se un paese terzo decide di utilizzare il sistema REX ai fini del proprio regime SPG, l’esportatore di detto paese terzo o in un paese beneficiario del regime SPG di tale paese è registrato nel sistema REX. 6.   La registrazione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 è valida anche ai fini di altri regimi preferenziali che contemplano il medesimo requisito per il quale l’esportatore è registrato nel sistema REX. 7.   Ai fini del presente articolo non si applicano l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativo alle condizioni per l’accettazione delle domande, e l’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento. Articolo 68 ter Norme procedurali per l’attuazione di opzioni di competenza dell’Unione a norma degli accordi preferenziali (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di autorizzazione preliminare per avvalersi della separazione contabile, nell’Unione tale autorizzazione non è richiesta. 2.   Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di accettare un documento relativo all’origine per spedizioni multiple di prodotti identici, detto documento è accettato nell’Unione conformemente alle disposizioni di tale accordo preferenziale. 3.   Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di accettare o imporre condizioni relativamente a una domanda di trattamento tariffario preferenziale sulla base della conoscenza da parte dell’importatore, detta domanda è accettata nell’Unione conformemente alle disposizioni di tale accordo preferenziale. Le autorità doganali di uno Stato membro responsabili nel luogo in cui è presentata la domanda di trattamento preferenziale sulla base della conoscenza da parte dell’importatore, possono richiedere l’assistenza delle autorità doganali di un altro Stato membro, responsabili nel luogo in cui è stabilito l’importatore, al fine di verificare l’origine preferenziale delle merci in questione. Le autorità doganali richiedenti trasmettono alle autorità doganali interpellate tutte le informazioni e i documenti disponibili, comunicando i motivi della domanda di verifica. Le autorità doganali richiedenti sono informate degli esiti della verifica entro 120 giorni dalla data della domanda di verifica. In assenza di risposta entro tale termine o nel caso in cui le informazioni contenute nella risposta non siano adeguate a confermare l’origine preferenziale delle merci, le autorità doganali richiedenti possono negare il trattamento preferenziale. 4.   Se un accordo preferenziale contempla la possibilità di dispensare i prodotti originari dal requisito di fornire un documento relativo all’origine, e purché le condizioni di detta esenzione non siano contemplate nell’accordo preferenziale in questione, l’esenzione si applica ai prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati inviate verso l’Unione, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR, e ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR, a condizione che: a) l’importazione dei prodotti non abbia carattere commerciale, bensì occasionale e riguardi esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari o dei viaggiatori e dei loro familiari, e che sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale; b) i prodotti siano stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte per beneficiare del regime preferenziale in questione; c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b). 5.   Se un regime preferenziale contempla la possibilità di dispensare l’esportatore dal requisito di firma di un documento relativo all’origine, tale firma non è richiesta nell’Unione. Articolo 69 Sostituzione dei documenti relativi all’origine nell’Unione e loro verifica (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1   Se i prodotti originari coperti da un documento relativo all’origine compilato ai fini di un trattamento preferenziale non sono ancora stati immessi in libera pratica e sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell’Unione, tale documento relativo all’origine può essere sostituito da uno o più documenti sostitutivi relativi all’origine al fine di immettere i prodotti in libera pratica nell’Unione. La validità del documento sostitutivo non può eccedere il periodo di validità del documento sostituito. 2.   Il documento sostitutivo relativo all’origine di cui al paragrafo 1 può essere rilasciato da un esportatore o da un rispeditore stabilito nel territorio doganale dell’Unione, sotto forma di attestazione di origine sostituiva, conformemente ai criteri di cui all’allegato 22-20. 4.   Se una domanda di trattamento preferenziale, basata su un documento sostitutivo relativo all’origine, è soggetta a verifica, le autorità doganali dello Stato membri di immissione in libera pratica dei prodotti possono chiedere alle autorità doganali dello Stato membro dell’esportatore o del rispeditore, se questi è registrato in un altro Stato membro, di trasmettere loro il documento iniziale relativo all’origine corrispondente al documento sostitutivo relativo all’origine sottoposto a verifica, entro due mesi dal ricevimento della domanda. Le autorità doganali richiedenti effettuano la verifica sulla base del documento iniziale relativo all’origine, conformemente alle pertinenti disposizioni del regime preferenziale in questione. 5.   I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano altresì alla sostituzione dei documenti sostitutivi relativi all’origine. Articolo 69 bis Origine preferenziale dei prodotti ottenuti dalla trasformazione di merci aventi origine preferenziale (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Se merci di provenienza non unionale, aventi origine preferenziale nell’ambito di un regime preferenziale, sono vincolate al regime di perfezionamento attivo, i prodotti trasformati da esse ottenuti, al momento dell’immissione in libera pratica, sono ritenuti avere la stessa origine preferenziale di dette merci. 2.   Il paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi: a) l’operazione di trasformazione comprende anche merci non unionali diverse da quelle di cui al paragrafo 1, comprese le merci aventi origine preferenziale nell’ambito di un diverso regime preferenziale; b) i prodotti trasformati sono ottenuti da merci equivalenti di cui all’articolo 223 del codice; c) le autorità doganali hanno autorizzato la riesportazione temporanea delle merci per un perfezionamento complementare a norma dell’articolo 258 del codice. 3.   Qualora sia applicabile il paragrafo 1, un documento relativo all’origine redatto per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo equivale a un documento relativo all’origine redatto per i prodotti trasformati. Articolo 70 Obbligo per i paesi beneficiari di fornire una cooperazione amministrativa (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Al fine di garantire la corretta applicazione del regime SPG i paesi beneficiari assumono l’impegno di: a) porre e mantenere in essere le strutture e i sistemi amministrativi necessari per l’attuazione e la gestione, nel loro paese, delle norme e delle procedure stabilite negli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e nella presente sottosezione, compresi, all’occorrenza, gli accordi necessari per l’applicazione del cumulo; b) garantire che le loro autorità competenti cooperino con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), consiste: a) nel fornire tutto il sostegno necessario qualora la Commissione chieda il monitoraggio o di controllare la corretta gestione del regime SPG nel paese interessato, anche mediante visite di verifica sul posto da parte della Commissione stessa o delle autorità doganali degli Stati membri; b) fatti salvi gli articoli 106 e 108, nel verificare il rispetto dei criteri di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e della presente sottosezione, comprese le visite sul posto, se richiesto dalla Commissione o dalle autorità doganali degli Stati membri. 4.   Un paese beneficiario soppresso dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) continua a essere assoggettato alle norme e procedure di cui all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, al presente articolo, agli articoli 72 e 80, all’articolo 87, paragrafo 1, e all’articolo 108 del presente regolamento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto allegato. Articolo 70 bis Accettazione dei documenti relativi all’origine successivamente alla scadenza del periodo di validità (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Le autorità doganali di uno Stato membro possono accettare come base della domanda di trattamento tariffario preferenziale un documento relativo all’origine il cui periodo di validità è scaduto, se entrambe le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) i prodotti coperti dal documento relativo all’origine sono stati presentati in dogana prima della data di scadenza della validità del documento al momento della custodia temporanea o del vincolo a determinati regimi speciali, quali transito esterno, perfezionamento attivo, deposito doganale, ammissione temporanea o zona franca; b) le autorità doganali degli Stati membri possono verificare la domanda di trattamento tariffario preferenziale. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) il documento relativo all’origine è in possesso del dichiarante per la custodia temporanea o per il regime speciale ed è debitamente registrato nelle scritture del dichiarante; b) la dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti fa riferimento al documento relativo all’origine per i prodotti che sono stati collocati in custodia temporanea o vincolati a un regime speciale; c) il paese di origine preferenziale e i riferimenti al documento relativo all’origine sono o possono essere, come opportuno, indicati nella dichiarazione doganale per il regime speciale chiesto, conformemente ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per tale dichiarazione doganale; d) la domanda di trattamento tariffario preferenziale non può essere presentata oltre due anni dopo la data di rilascio o di compilazione del documento relativo all’origine. 3.   Le autorità doganali degli Stati membri possono altresì accettare come base della domanda di trattamento tariffario preferenziale un documento relativo all’origine il cui periodo di validità è scaduto, in circostanze diverse da quelle illustrate al paragrafo 1, se contemplato dall’accordo preferenziale ai fini del quale il documento è stato compilato. Articolo 72 Obbligo dei paesi beneficiari di notificare le relative autorità competenti (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità situate nel loro territorio che: a) fanno parte delle autorità pubbliche del paese interessato o agiscono sotto l’autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione nonché a revocare le registrazioni; b) fanno parte delle autorità pubbliche del paese interessato e sono responsabili della cooperazione amministrativa con la Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, come disposto agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione. 3.   I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche apportate alle informazioni notificate a norma del paragrafo 1. Articolo 80 Registrazione nel sistema REX di esportatori in un paese beneficiario (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 2.   Al ricevimento del modulo di domanda compilato di cui all’allegato 22-06 ter, le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono senza indugio il numero di esportatore registrato all’esportatore e lo inseriscono nel sistema REX, con i dati di registrazione e la data da cui decorre la validità della registrazione a norma dell’articolo 86 bis, paragrafo 3. Qualora ritengano che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, le autorità competenti di un paese beneficiario ne informano immediatamente l’esportatore. Le autorità competenti di un paese beneficiario comunicano all’esportatore il numero di esportatore registrato attribuitogli e la data di decorrenza della validità. 4.   Le autorità competenti di un paese beneficiario tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano tali dati immediatamente dopo aver ricevuto dall’esportatore registrato informazioni in merito a eventuali modifiche dei dati, a norma dell’articolo 89 bis, paragrafo 1. Le autorità competenti di un paese beneficiario comunicano all’esportatore registrato le modifiche apportate ai dati relativi alla sua registrazione. Gli esportatori di un paese beneficiario non devono registrarsi nel sistema REX per redigere attestazioni di origine per i prodotti originari spediti, qualora il loro valore totale non superi i 6 000 EUR, a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario applica la registrazione degli esportatori ai sensi dell’articolo 87. Articolo 82 Pubblicazione dei dati di registrazione (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 7.   La Commissione mette a disposizione del pubblico i seguenti dati, subordinatamente al consenso che l’esportatore ha espresso nella casella 6 del modulo di cui all’allegato 22-06 bis o all’allegato 22-06 ter, a seconda del caso: a) il nome dell’esportatore registrato o del rispeditore registrato specificato nella casella 1 dell’allegato 22-06 bis o all’allegato 22-06 ter, a seconda del caso; b) l’indirizzo del luogo in cui è stabilito l’esportatore registrato o il rispeditore registrato specificato nella casella 1 del modulo dell’allegato 22-06 bis o all’allegato 22-06 ter, a seconda del caso; c) i recapiti dell’esportatore registrato o del rispeditore registrato specificati nelle caselle 1 e 2 dell’allegato 22-06 bis o all’allegato 22-06 ter, a seconda del caso; d) il numero EORI dell’esportatore registrato o del rispeditore registrato specificato nella casella 1 dell’allegato 22-06 bis oppure il numero di identificazione operatore (TIN) dell’esportatore registrato specificato nella casella 1 del modulo di cui all’allegato 22-06 ter; e) la o le attività dell’esportatore registrato o del rispeditore registrato, specificate nella casella 3 dell’allegato 22-06 bis o all’allegato 22-06 ter, a seconda del caso; f) una descrizione delle merci per le quali l’esportatore registrato o il rispeditore registrato può compilare il documento relativo all’origine o i documenti sostitutivi relativi all’origine, compreso un elenco indicativo di voci e capi del sistema armonizzato, come specificato nella casella 4 dell’allegato 22-06 bis o nell’allegato 22-06 ter, a seconda del caso. La mancanza di firma nella casella 6 dell’allegato 22-06 bis o nell’allegato 22-06 ter, a seconda del caso, non costituisce un motivo per rifiutare di registrare l’esportatore. 8.   La Commissione mette sempre a disposizione del pubblico i seguenti dati: a) il numero REX dell’esportatore o del rispeditore; b) la data di registrazione dell’esportatore registrato o del rispeditore registrato; c) la data da cui decorre la validità della registrazione; d) la data della revoca della registrazione, se del caso; e) informazioni se la registrazione nel paese beneficiario del regime SPG si applica anche alle esportazioni verso Norvegia, Svizzera o Turchia nell’ambito dei regimi SPG di tali paesi; f) la data dell’ultima sincronizzazione tra il sistema REX e il sito web pubblico dove sono pubblicati i dati. Articolo 82 bis Monitoraggio della registrazione nell’Unione (Articolo 23, paragrafo 5, del codice) Fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 5, terza frase, del codice, le autorità doganali accertano la conformità degli esportatori registrati e dei rispeditori registrati nell’Unione con gli obblighi che derivano dalla loro registrazione, avvalendosi di metodi e a intervalli determinati sulla base di analisi dei rischi. Articolo 84 Autorità doganali degli Stati membri responsabili di verificare l’origine preferenziale e di garantire la cooperazione amministrativa (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i dati di contatto delle loro autorità doganali responsabili: a) di verificare l’origine preferenziale delle merci; b) di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità doganali di altri Stati membri, conformemente all’articolo 66, all’articolo 68 ter, paragrafo 3, secondo comma, e all’articolo 69, paragrafo 3; c) di garantire la cooperazione amministrativa con le autorità competenti di paesi terzi, con i quali l’Unione ha accordi preferenziali che dispongono uno scambio di dette informazioni con tali paesi; d) di registrare gli esportatori e i rispeditori di merci nel sistema REX nonché di modificare e aggiornare i dati di registrazione e revocare la registrazione. 2.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione comunica: a) agli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c); b) ai paesi terzi interessati le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera d). Articolo 86 Procedura di registrazione nell’Unione (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Per essere registrato nel sistema REX, un esportatore o un rispeditore di merci stabilito nel territorio doganale dell’Unione presenta domanda alle autorità doganali competenti. La domanda è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 22-06 bis ed è conforme ai requisiti stabiliti nello stesso allegato. 1 bis.   Le autorità doganali competenti attribuiscono all’esportatore o al rispeditore di merci un numero che inseriscono nel sistema REX, con i dati di registrazione e la data di accettazione della domanda di cui al paragrafo 1. La registrazione è valida a decorrere da tale data di accettazione. 2.   Un rappresentante doganale stabilito nel territorio doganale dell’Unione, che agisce in nome o per conto di una o più persone, può presentare domanda di registrazione nel sistema REX. Nel caso in cui il rappresentante e la persona rappresentata siano entrambe registrate, il rappresentante utilizza il numero di esportatore registrato o rispeditore registrato della persona rappresentata. 4.   Le autorità doganali competenti tengono aggiornati i dati da esse registrati. Esse modificano immediatamente i dati nel sistema REX dopo aver ricevuto dall’esportatore registrato o dal rispeditore registrato informazioni in merito a eventuali modifiche dei dati, a norma dell’articolo 89, paragrafo 1. Le autorità doganali competenti informano l’esportatore registrato o il rispeditore registrato delle modifiche apportate ai loro dati di registrazione. Articolo 86 bis Domanda di registrazione di esportatori in un paese beneficiario (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Per essere registrato nel sistema REX, un esportatore presenta domanda alle autorità competenti del paese beneficiario in cui ha la sede o in cui è stabilito a titolo permanente. La domanda contiene i dati specificati all’allegato 22-06 ter ed è conforme ai requisiti stabiliti nello stesso allegato. 2.   Ai fini delle esportazioni nell’ambito dei regimi SPG dell’Unione, della Norvegia, della Svizzera o della Turchia, gli esportatori sono tenuti a registrarsi una sola volta. Le autorità competenti del paese beneficiario attribuiscono all’esportatore un numero di esportatore registrato ai fini dell’esportazione nel quadro dei regimi SPG dell’Unione, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia, nella misura in cui tali paesi abbiano riconosciuto come paese beneficiario il paese in cui ha avuto luogo la registrazione. 3.   La registrazione è valida a decorrere dalla data in cui le autorità competenti di un paese beneficiario ricevono una domanda di registrazione completa e corretta in conformità del paragrafo 1. Articolo 87 Applicazione del sistema REX da parte dei paesi beneficiari (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   La Commissione pubblica sul suo sito web la data a decorrere dalla quale i paesi beneficiari iniziano ad applicare il sistema REX. La Commissione tiene aggiornate tali informazioni. 2.   Per avere la facoltà di applicare il sistema REX di cui all’articolo 68 bis, un paese beneficiario presenta alla Commissione le informazioni seguenti, prima della data alla quale esso inizia la registrazione dei suoi esportatori: a) l’impresa di cui all’articolo 70, paragrafo 1; b) le informazioni di cui all’articolo 72, paragrafo 1. Articolo 89 Gestione della registrazione nell’Unione (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli esportatori registrati o i rispeditori registrati informano immediatamente le autorità doganali competenti in merito a eventuali modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione. 2.   Gli esportatori registrati o i rispeditori registrati che non soddisfano più le condizioni per esportare o rispedire merci nell’ambito di regimi preferenziali ne informano di conseguenza le autorità doganali competenti. 3.   Fatti salvi l’articolo 23, paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali competenti revocano la registrazione degli esportatori registrati o dei rispeditori registrati se: a) hanno cessato le attività come esportatori registrati o rispeditori registrati; b) non soddisfano più le condizioni per l’esportazione o la rispedizione delle merci; c) hanno informato le autorità doganali competenti che non intendono più esportare o rispedire merci; d) compilano o fanno compilare ripetutamente un documento relativo all’origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente un trattamento tariffario preferenziale; e) non adempiono gli obblighi a norma degli accordi preferenziali interessati. 4.   Le autorità doganali competenti hanno la facoltà di revocare la registrazione se gli esportatori registrati o i rispeditori registrati non tengono aggiornati i dati relativi alla registrazione. 8.   La revoca di una registrazione è annullata in caso di revoca erronea. Gli esportatori o i rispeditori di merci sono autorizzati a utilizzare i numeri di esportatore registrato o di rispeditore registrato loro attribuiti a decorrere dalla data della registrazione. 9.   Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda di registrazione in conformità all’articolo 86. Gli esportatori o i rispeditori di merci la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettere d) ed e), o del paragrafo 4 del presente articolo, possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano alle autorità doganali dello Stato membro che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione. Articolo 89 bis Gestione delle registrazioni in un paese beneficiario (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli esportatori registrati informano immediatamente le autorità competenti del paese beneficiario in merito a eventuali modifiche delle informazioni da essi fornite ai fini della registrazione. 2.   Gli esportatori registrati che non soddisfano più le condizioni richieste per l’esportazione di merci nell’ambito del regime SPG o che non intendono più esportare merci nell’ambito di tale sistema ne informano di conseguenza le autorità competenti del paese beneficiario. 3.   Le autorità doganali competenti di un paese beneficiario hanno la facoltà di revocare la registrazione di esportatori registrati se questi: a) non esistono più; b) non soddisfano più le condizioni per l’esportazione delle merci nell’ambito del regime SPG; c) hanno informato l’autorità competente del paese beneficiario che non intendono più esportare merci nell’ambito del regime SPG; d) compilano o fanno compilare ripetutamente un documento relativo all’origine contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere indebitamente il beneficio di un trattamento tariffario preferenziale; e) non rispettano gli obblighi di cui all’articolo 91. 4.   L’autorità competente di un paese beneficiario può revocare la registrazione se gli esportatori registrati omettono di aggiornare i dati relativi alla propria registrazione. 5.   L’autorità competente di un paese beneficiario informa gli esportatori registrati in merito alla revoca della loro registrazione e alla data a decorrere dalla quale la revoca prende effetto. 6.   La revoca della registrazione produce effetti sulle attestazioni di origine compilate successivamente alla data alla quale l’esportatore registrato è stato informato della revoca. 7.   In caso di revoca della registrazione gli esportatori possono introdurre un ricorso giurisdizionale. 8.   La revoca di una registrazione è annullata in caso di revoca erronea. Gli esportatori continuano a essere autorizzati a utilizzare i numeri di esportatore registrato attribuiti loro al momento della registrazione. 9.   Gli esportatori la cui registrazione è stata revocata possono presentare una nuova domanda di registrazione nel sistema REX. Gli esportatori la cui registrazione è stata revocata a norma del paragrafo 3, lettera d), o del paragrafo 4, possono essere registrati nuovamente solo se dimostrano alle autorità competenti del paese beneficiario che li avevano registrati di aver rimediato alla situazione che aveva condotto alla revoca della registrazione. Articolo 89 ter Gestione delle registrazioni se un paese è soppresso o temporaneamente rimosso dall’elenco dei paesi beneficiari oppure ivi aggiunto o reinserito (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Tutte le registrazioni di esportatori in un paese beneficiario cessano di essere valide nell’ambito del regime SPG se il paese beneficiario è rimosso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 o se il trattamento tariffario preferenziale concesso al paese beneficiario è stato temporaneamente revocato ai sensi di detto regolamento per tutti i prodotti esportati dal paese beneficiario in questione. Tutte le registrazioni di esportatori in un paese beneficiario sono revocate dalla Commissione se il paese beneficiario è rimosso dall’elenco dei paesi beneficiari dei regimi SPG dell’Unione, della Norvegia, della Svizzera e della Turchia e se il paese beneficiario non applica il sistema REX nell’ambito di un accordo preferenziale con l’Unione. 2.   Se un paese beneficiario è aggiunto o reinserito nell’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, o se la revoca temporanea del trattamento tariffario preferenziale concesso al paese beneficiario è terminata, la Commissione attiva o riattiva le registrazioni di tutti gli esportatori registrati in tale paese, a condizione che i dati di registrazione degli esportatori siano disponibili nel sistema e siano ancora validi almeno per il regime SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia. Sottosezione 3 Norme di origine procedurali ai fini del regime SPG dell’Unione Articolo 91 Obblighi degli esportatori registrati (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli esportatori registrati adempiono i seguenti obblighi: a) tengono una contabilità appropriata per quanto riguarda la produzione e la fornitura delle merci ammissibili al trattamento tariffario preferenziale; b) tengono a disposizione tutta la documentazione giustificativa relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; c) conservano tutta la documentazione doganale relativa ai materiali utilizzati nella fabbricazione; d) conservano per almeno tre anni dalla fine dell’anno civile in cui l’attestazione di origine è stata compilata, o per un periodo più lungo se prescritto dalla legge nazionale, i registri: i) delle attestazioni di origine rilasciate; ii) della contabilità relativa ai materiali originari e non originari, alla produzione e alle scorte; e) forniscono alle autorità competenti del paese beneficiario le copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 consentono di rintracciare i materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e di confermarne il carattere originario. Dette informazioni possono essere conservate in formato elettronico. Articolo 92 Disposizioni generali in materia di attestazione di origine (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 3.   L’attestazione di origine contiene i dettagli specificati nell’allegato 22-07. Essa è redatta in inglese, francese o spagnolo. Essa può essere redatta su qualsiasi documento che consenta l’identificazione dell’esportatore registrato interessato e dei prodotti interessati. L’esportatore non è tenuto a firmare l’attestazione di origine. 4.   Il paragrafo 3 si applica inoltre: a) alle attestazioni di origine rilasciate nell’Unione ai fini del cumulo bilaterale; b) alle attestazioni di origine rilasciate nell’Unione per merci esportate verso un paese beneficiario dei regimi SPG della Norvegia, della Svizzera o della Turchia ai fini del cumulo con materiali originari dell’Unione. 5.   Gli esportatori, una volta registrati, redigono attestazioni di origine per tutti i prodotti originari spediti, a decorrere dalla data di validità della loro registrazione a norma dell’articolo 86 bis, paragrafo 3, indipendentemente dal valore della spedizione. Articolo 92 bis Requisito generale per chiedere un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del regime SPG (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) Fatto salvo l’articolo 103, un’attestazione di origine che indica che il prodotto soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione, rilasciata da un esportatore registrato nel paese di esportazione beneficiario, o una dichiarazione sostituiva relativa all’origine rilasciata da un rispeditore di merci registrato nell’Unione, in Norvegia o in Svizzera, costituisce la base della domanda di trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del regime SPG. Articolo 93 Attestazione di origine in caso di cumulo (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Al fine di stabilire l’origine preferenziale dei materiali utilizzati nell’ambito del cumulo bilaterale, del cumulo regionale o del cumulo con la Norvegia, la Svizzera o la Turchia, l’esportatore registrato di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese con cui è autorizzato il cumulo si basa sull’attestazione di origine fornita dall’esportatore registrato dei suddetti materiali. 2.   Al fine di stabilire l’origine preferenziale dei materiali utilizzati nel quadro del cumulo ampliato, l’esportatore registrato di un prodotto fabbricato utilizzando materiali originari di un paese terzo con cui è autorizzato il cumulo ampliato si basa su un documento relativo all’origine fornito dall’esportatore di tali materiali, a condizione che tale documento sia stato rilasciato o compilato in conformità alle disposizioni del pertinente accordo di libero scambio concluso tra l’Unione e il paese terzo interessato. 3.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la dichiarazione relativa all’origine rilasciata dall’esportatore registrato del prodotto contiene una delle indicazioni seguenti: “Cumulation with country(ies) x/y”, “Cumul avec le(s) pays x/y”, “Acumulación con el(los) país(países) x/y”. 4.   Nei casi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti del paese beneficiario in cui sono utilizzati i materiali applicano le procedure di cui all’articolo 106 al fine di verificare l’origine preferenziale di detti materiali. Nei casi di cui al paragrafo 2, le autorità competenti del paese beneficiario in cui sono utilizzati i materiali applicano le procedure contemplate dal pertinente accordo di libero scambio dell’Unione al fine di verificare l’origine preferenziale di detti materiali. Articolo 99 Validità di un’attestazione di origine (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Per ogni spedizione deve essere compilata un’attestazione di origine distinta. 2.   L’attestazione di origine è valida per dodici mesi dalla data del rilascio. 3.   Su richiesta dell’importatore, un’unica attestazione di origine può coprire più di una spedizione, se le merci soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono presentate smontate o non montate ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato; b) rientrano nelle sezioni XVI o XVII oppure nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato; c) sono destinate a essere importate con spedizioni scaglionate, entro un periodo determinato dalle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri di importazione preposte al controllo delle consecutive immissioni in libera pratica verificano che le spedizioni consecutive facciano parte dei prodotti smontati o non montati per i quali è stata compilata l’attestazione di origine. Articolo 100 Ammissibilità di una domanda di trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del regime SPG (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) Affinché un dichiarante possa chiedere un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del regime SPG, le merci sono state esportate alla data in cui il paese beneficiario di esportazione ha iniziato ad applicare il sistema REX a norma dell’articolo 87 oppure successivamente a tale data. Articolo 101 Sostituzione delle attestazioni di origine nell’Unione ai fini del regime SPG della Norvegia o della Svizzera (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) L’articolo 69, paragrafi 1, 2 e 4, si applica ai fini delle spedizioni di tutti o alcuni prodotti originari verso la Norvegia o la Svizzera. Articolo 102 Procedura per chiedere un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del regime SPG (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Quando chiede un trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del regime SPG, il dichiarante fa riferimento all’attestazione di origine o all’attestazione di origine sostitutiva nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. Tale riferimento è inserito sotto forma di codice per detto tipo di documento giustificativo, seguito dalla data di compilazione nel formato aaaammgg, dove aaaa corrisponde all’anno, mm al mese e gg al giorno. Se il valore totale dei prodotti originari spediti supera 6 000 EUR, il dichiarante indica anche il numero di esportatore registrato. Tale domanda può essere presentata retrospettivamente a norma dell’articolo 56, paragrafo 3, seconda frase, del codice. 3.   Prima di chiedere il trattamento tariffario preferenziale, il dichiarante si accerta che i prodotti soddisfino i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione, in particolare controllando che: a) sul sito web pubblico l’esportatore sia registrato nel sistema REX con un numero valido, qualora il valore totale dei prodotti originari spediti superi 6 000 EUR; b) l’attestazione di origine sia stata redatta in conformità all’allegato 22-07. Articolo 103 Esenzioni dal requisito di attestazione di origine (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   I prodotti seguenti sono esentati dal requisito di attestazione di origine: a) i prodotti oggetto di piccole spedizioni inviate da privati a privati, il cui valore totale non sia superiore a 500 EUR; b) i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il cui valore totale non sia superiore a 1 200 EUR. 2.   I prodotti di cui al paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni: a) si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; b) sono stati dichiarati conformi alle condizioni prescritte per beneficiare del regime SPG; c) non sussistono dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera b). 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte: a) le importazioni presentano carattere occasionale; b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; c) risulta in modo evidente dalla natura e dalla quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale. Articolo 104 Discordanze ed errori formali nelle attestazioni di origine (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   La scoperta di lievi discrepanze fra i dettagli inseriti in un’attestazione di origine o nel documento su cui è redatta l’attestazione di origine e quelli indicati nella dichiarazione per l’immissione in libera pratica dei prodotti non rende nulla l’attestazione di origine, se è regolarmente accertato che essa corrisponde ai prodotti dichiarati. 2.   In caso di errori formali palesi, quali gli errori di battitura in un’attestazione di origine o nel documento su cui è redatta l’attestazione, l’attestazione di origine non viene respinta se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essa riportate. Articolo 106 Verifica delle richieste di trattamento tariffario preferenziale (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Le autorità doganali degli Stati membri applicano una gestione del rischio ed effettuano controlli doganali ai sensi dell’articolo 46 del codice, al fine di verificare le domande di trattamento tariffario preferenziale nell’ambito del regime SPG. 1 bis.   Le autorità doganali degli Stati membri possono, ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, chiedere al dichiarante di presentare, entro un lasso di tempo ragionevole da specificarsi e che non può superare i tre mesi, le eventuali prove del rispetto dei requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione. 1 ter.   Qualora le autorità doganali di uno Stato membro chiedano la cooperazione delle autorità competenti di un paese beneficiario per la verifica di cui al paragrafo 1, le autorità doganali di uno Stato membro indicano nella domanda i motivi di detta verifica o se è effettuata nell’ambito della gestione del rischio. A corredo della richiesta di verifica è possibile trasmettere una copia dell’attestazione di origine e informazioni o documenti supplementari indicanti che le informazioni fornite in tale attestazione di origine sono inesatte. Le autorità doganali dello Stato membro richiedente fissano alle autorità competenti del paese beneficiario un termine iniziale di sei mesi, a partire dalla data della richiesta, per la comunicazione dei risultati della verifica. 1 quater.   In assenza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 1 ter o nel caso in cui la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare il carattere originario dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata, senza indugio e al più tardi entro 30 giorni dal termine fissato nella prima domanda o dalla data di ricevimento della risposta contenente le informazioni insufficienti, alle autorità competenti del paese beneficiario, con un termine supplementare di sei mesi. 2.   Le autorità doganali degli Stati membri possono sospendere l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale per la durata della procedura di verifica. In attesa delle informazioni chieste al dichiarante, di cui al paragrafo 1 bis, o dei risultati del procedimento di verifica, di cui ai paragrafi 1 ter e 1 quater, le autorità doganali offrono al dichiarante la possibilità di svincolare i prodotti, subordinatamente alla costituzione di una garanzia o riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. Articolo 106 bis Verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate in Norvegia o in Svizzera - termini (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Ai fini della cooperazione amministrativa di cui al punto 6, lettera a), degli accordi in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia (*4) e tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera (*5) relativi al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate dell’Unione europea (“gli accordi”), le autorità doganali della Norvegia o della Svizzera informano le autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica dei prodotti in merito agli esiti della procedura di verifica di cui all’articolo 106, entro 16 mesi dalla domanda. Qualora l’autorità interpellata non sia in grado di dare seguito alla domanda di verifica, essa informa le autorità doganali richiedenti circa i motivi. L’articolo 108, paragrafo 1, si applica alle richieste inviate alle autorità doganali della Norvegia e della Svizzera per la verifica delle attestazioni di origine sostitutive compilate sul loro territorio, con l’obiettivo di chiedere a tali autorità di stabilire ulteriori contatti con le autorità competenti del paese beneficiario. 2.   Ai fini della cooperazione amministrativa di cui al punto 6, lettera b), degli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità doganali della Norvegia o della Svizzera trasmettono alle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica dei prodotti l’attestazione di origine iniziale corrispondente alla dichiarazione sostituiva relativa all’origine oggetto di verifica oppure, se del caso, una copia di tale documento iniziale relativo all’origine, entro due mesi dal ricevimento della domanda. 3.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano alle domande di cooperazione amministrativa inviate dalle autorità doganali della Norvegia o della Svizzera alle autorità doganali degli Stati membri ai sensi del punto 6 degli accordi. Articolo 107 Rifiuto di concedere il trattamento preferenziale (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Le autorità doganali dello Stato membro rifiutano la concessione di trattamento tariffario preferenziale, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica alle autorità competenti del paese beneficiario, se è soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni: a) i prodotti non corrispondono a quelli indicati nell’attestazione di origine o nella dichiarazione sostitutiva relativa all’origine; b) fatto salvo l’articolo 103, l’attestazione di origine o la dichiarazione sostitutiva relativa all’origine non è in possesso del dichiarante; c) l’attestazione di origine, per prodotti il cui valore totale supera 6 000 EUR, o la dichiarazione sostitutiva relativa all’origine non è stata compilata da un esportatore registrato; d) fatto salvo l’articolo 103, l’attestazione di origine o la dichiarazione sostitutiva relativa all’origine non è stata compilata a norma dell’allegato 22-07 o dell’allegato 22-20; e) le condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte. 2.   Le autorità doganali dello Stato membro rifiutano la concessione di trattamento tariffario preferenziale, a seguito di una richiesta di verifica rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro: a) hanno ricevuto una risposta da cui risulta che l’esportatore non aveva la facoltà di rilasciare l’attestazione di origine; b) hanno ricevuto una risposta da cui risulta che i prodotti non soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione; c) non hanno ricevuto una risposta entro il termine di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettera a), o hanno ricevuto una risposta e le informazioni non sono idonee a determinare il carattere originario del prodotto. Il primo comma, lettere a), b) e c), si applica alle dichiarazioni sostitutive relative all’origine rilasciate in Norvegia o in Svizzera. Articolo 108 Obbligo dei paesi beneficiari di controllare il carattere originario dei prodotti (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Al fine di garantire il rispetto delle norme relative al carattere originario dei prodotti, le autorità competenti del paese beneficiario svolgono di iniziativa propria: a) verifiche del carattere originario dei prodotti; b) controlli regolari degli esportatori registrati. Tali verifiche e controlli sono effettuati a intervalli determinati sulla base di adeguati criteri di analisi del rischio. A tale scopo la legislazione nazionale dei paesi beneficiari impone agli esportatori di fornire le copie o un elenco delle attestazioni di origine da essi rilasciate, a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera e). Al ricevimento di una domanda di verifica di cui all’articolo 106, le autorità competenti dei paesi beneficiari verificano, sulla scorta delle informazioni contenute nella domanda di verifica, che siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e alla presente sottosezione. Le autorità competenti dei paesi beneficiari rispondono alla domanda di verifica entro il termine stabilito all’articolo 106 del presente regolamento. 2.   Le autorità competenti dei paesi beneficiari hanno il diritto di chiedere elementi di prova e di eseguire ispezioni della contabilità dell’esportatore e, se del caso, di quella dei produttori che riforniscono l’esportatore, anche presso le loro sedi, o di svolgere qualsiasi altro controllo ritenuto appropriato. 3   Se dalla verifica della domanda di trattamento tariffario preferenziale di cui al paragrafo 106 o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle norme di origine, il paese beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri o della Commissione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle suddette indagini. Articolo 112 Ceuta e Melilla (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli articoli da 41 a 58 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applicano per determinare se i prodotti possano essere considerati originari di un paese beneficiario quando sono esportati a Ceuta o Melilla oppure originari di Ceuta e Melilla quando sono esportati in un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale. 2.   Gli articoli da 84 a 93 si applicano ai prodotti esportati da un paese beneficiario verso Ceuta o Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta o Melilla verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale. 3.   Per le finalità indicate nei paragrafi 1 e 2 Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. (*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj)." (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/512, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj)." (*3)  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj)." (*4)  Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate; GU L 24 del 28.1.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/116/oj." (*5)  Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate; GU L 25 del 29.1.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/131/oj.»;" ()  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1470/oj). ()  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/512 della Commissione, del 13 marzo 2025, sulle disposizioni tecniche relative allo sviluppo, alla manutenzione e all’utilizzo dei sistemi elettronici per lo scambio e l’archiviazione delle informazioni conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/512, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/512/oj). ()  Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj). ()  Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate; GU L 24 del 28.1.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/116/oj. ()  Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del sistema di preferenze generalizzate; GU L 25 del 29.1.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/131/oj.»; 8) nel titolo II, capo 2, sezione 2, è aggiunta la seguente sottosezione 13: «Sottosezione 13 Norme procedurali per agevolare l’utilizzo dei sistemi elettronici per i documenti relativi all’origine Articolo 126 bis Sistema elettronico per i documenti relativi all’origine (Articolo 16, paragrafo 1, del codice) 1.   Ai fini del trattamento, dello scambio e dell’archiviazione di informazioni per il rilascio, la presentazione e la gestione delle domande di verifica, la cooperazione amministrativa e la verifica online dell’autenticità e della validità dei documenti relativi all’origine di cui agli accordi preferenziali dell’Unione, anche per la verifica e la cooperazione amministrativa riguardo alle dichiarazioni del fornitore, è utilizzato un sistema elettronico centralizzato istituito dalla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del codice. 2.   Relativamente a ciascuna delle funzionalità di cui al paragrafo 1, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri il sistema elettronico di certificati di prova dell’origine (“il sistema e-PoC UE”) e, se previsto dagli accordi preferenziali dell’Unione, ai paesi o territori terzi che beneficiano delle misure di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera d) o e), del codice, a decorrere dalle date di cui all’articolo 126 ter del presente regolamento. 3.   Se disposto dagli accordi preferenziali dell’Unione, la Commissione fornisce un accesso online sicuro al sistema e-PoC UE ai fini della verifica dell’autenticità e della validità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e di altri documenti relativi all’origine alle autorità doganali di paesi terzi o territori nonché un accesso online pubblico alle informazioni in merito alla validità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1. 4.   La Commissione stabilisce un’interconnessione fra il sistema e-PoC UE e il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Gli Stati membri effettuano l’interconnessione fra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema EU CSW-CERTEX onde consentire la verifica automatica dei certificati di origine. Articolo 126 ter Norme procedurali per l’utilizzo del sistema e-PoC UE (Articolo 64, paragrafo 1, del codice) 1.   Gli operatori economici utilizzano il sistema e-PoC UE per presentare le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 di cui alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (*7) (“convenzione PEM”) a decorrere dal 26 giugno 2030. 2.   Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE per rilasciare i certificati di circolazione delle merci EUR.1 di cui alle convenzioni PEM a decorrere dal 26 giugno 2030. 3.   Se è stabilito uno scambio elettronico mediante il sistema e-PoC fra le autorità doganali degli Stati membri e quelle di una o più parti contraenti della convenzione PEM, le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE per lo scambio dei certificati di circolazione EUR.1 di cui alla predetta convenzione, rilasciati elettronicamente da tali autorità, a decorrere dalla data specificata negli accordi pertinenti, ma non prima del 23 giugno 2032. 4.   Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE o effettuano l’interconnessione con i rispettivi sistemi nazionali in uso con tale sistema ai fini della cooperazione amministrativa nell’Unione, anche ai fini della gestione della verifica dei documenti relativi all’origine e alle dichiarazioni del fornitore, a decorrere dal 26 giugno 2030. 5.   Se disposto dagli accordi fra l’Unione e le parti contraenti della convenzione PEM, le autorità doganali degli Stati membri utilizzano il sistema e-PoC UE ai fini della cooperazione amministrativa con le autorità doganali di tali paesi o territori a decorrere dalla data specificata in tali accordi, ma non prima del 26 giugno 2030. 6.   Le autorità doganali degli Stati membri utilizzano l’interconnessione di cui all’articolo 126 bis, paragrafo 4, per lo scambio automatico di informazioni rilevanti fra i sistemi doganali nazionali e il sistema e-PoC UE per verificare che le informazioni contenute nei certificati di circolazione delle merci EUR.1 di cui alla convenzione PEM corrispondano a quelle contenute nelle dichiarazioni doganali a decorrere dal 29 giugno 2033. 7.   Agli scambi automatizzati di informazioni di cui al paragrafo 6 si applicano le disposizioni seguenti: a) l’articolo 163, paragrafo 1, seconda frase, del codice; b) l’, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 4), gli articoli 6 e 7, l’articolo 8, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), l’articolo 8, paragrafo 5, l’articolo 9, l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, nonché gli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2022/2399; c) l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), l’articolo 5, paragrafo 2, gli articoli da 6 a 11, l’articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 12, paragrafo 2, nonché gli articoli da 13 a 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione (*8); d) , paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione (*9). (*6)  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj)." (*7)  Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj)." (*8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2145, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2145/oj)." (*9)  Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l’elenco delle formalità non doganali dell’Unione incluse nell’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane (GU L, 2024/2514, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj).»;" ()  Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj). ()  Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj). ()  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/2145, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2145/oj). ()  Regolamento delegato (UE) 2024/2514 della Commissione, del 3 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i dati da scambiare attraverso il sistema di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane e modifica tale regolamento per quanto riguarda l’elenco delle formalità non doganali dell’Unione incluse nell’ambiente dello sportello unico dell’UE per le dogane (GU L, 2024/2514, 27.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2514/oj).»; 9) l’allegato 22-02 è soppresso; 10) l’allegato 22-06 è soppresso; 11) l’allegato 22-06 bis è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 12) il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato 22-06 ter; 13) l’allegato 22-07 è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; 14) gli allegati 22-08 e 22-09 sono soppressi; 15) l’allegato 22-15 è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 16) gli allegati 22-16, 22-17 e 22-18 sono soppressi; 17) l’allegato 22-19 è soppresso; 18) l’allegato 22-20 è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento.
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