Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 528/2012

Modifiche del regolamento (UE) n. 528/2012 Il regolamento (UE) n. 528/2012 è così modificato: 1) all’articolo 60, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fatto salvo l’articolo 95, paragrafo 5, secondo comma, i periodi di protezione di cui al presente articolo che sono scaduti non iniziano a decorrere nuovamente.» ; 2) all’articolo 95, paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti: «In deroga al primo comma del presente paragrafo, tutti i periodi di protezione dei dati per le combinazioni di sostanza attiva/tipo di prodotto per le quali non è stata adottata una decisione in merito all’approvazione in conformità dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, entro il 7 giugno 2018 terminano il 31 dicembre 2030. I proprietari dei dati possono richiedere una compensazione per l’accesso ai loro dati per il periodo dal 1o gennaio 2026 al 15 giugno 2026 al fornitore di una sostanza o di un prodotto che abbia beneficiato della mancanza di protezione e che sia stato iscritto nell’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo durante tale periodo.».
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