Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di tubi di rame raffinato, in bobine a spire sovrapposte, lisci o scanalati internamente, non ulteriormente trasformati, attualmente classificati con il codice NC ex 7411 10 90 (codice TARIC 7411 10 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese, del Messico, del Vietnam e dell’Uzbekistan. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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