Art. 3

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi inositolo, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a pesci e crostacei, prodotti ed etichettati prima del 18 dicembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 giugno 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 18 giugno 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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