Art. 6

Licenza aperta generale

Licenza aperta generale 1.   Una licenza aperta generale può essere rilasciata a musei o istituzioni analoghe per consentire l’esportazione temporanea di qualunque bene facente parte delle loro collezioni permanenti destinato ad essere esportato temporaneamente e periodicamente dal territorio doganale dell’Unione per essere esposto in un paese terzo. 2.   La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità competenti hanno la certezza che l’istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni culturali facenti parte della collezione permanente. Essa può essere utilizzata per una serie di diverse combinazioni di beni culturali, in modo consecutivo o concomitante. 3.   Le licenze aperte generali sono rilasciate secondo il modello di cui all’allegato III del presente regolamento. 4.   Una licenza aperta generale reca indicazione del periodo di validità. Tale periodo di validità non può superare i cinque anni.
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