Art. 10

Punti di contatto per il sistema ECG

Punti di contatto per il sistema ECG La Commissione designa un punto di contatto per il sistema ECG, ai fini dello scambio di informazioni con gli Stati membri, per garantire lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione coordinati di tale sistema elettronico. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto per il sistema ECG, ai fini dello scambio di informazioni con la Commissione, per garantire lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione coordinati di tale sistema elettronico. Il punto di contatto della Commissione tiene un elenco di tutti i punti di contatto, lo aggiorna e lo mette a disposizione degli altri punti di contatto.
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