Art. 1

I prodotti, i componenti e i flussi di rifiuti che figurano nell’elenco di cui all’allegato del presente regolamento sono considerati dotati di un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2024/1252.
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