Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 429/2008

Modifiche del regolamento (CE) n. 429/2008 Il regolamento (CE) n. 429/2008 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Definizioni Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) “animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti”: gli animali appartenenti a specie che normalmente sono nutrite, allevate o detenute ma non consumate dagli esseri umani, di cui all’allegato V, punto 8; 2) “specie principali”: specie animali normalmente destinate al consumo umano nell’Unione di cui all’allegato V, punti da 1 a 4; 3) “specie secondarie”: specie animali normalmente destinate al consumo umano nell’Unione di cui all’allegato V, punti da 1 a 7.» ; 2) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   La domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è presentata alla Commissione mediante il sistema elettronico di presentazione della Commissione. Una volta che la domanda è stata presentata nel sistema elettronico, il richiedente, la Commissione, l’Autorità e gli Stati membri hanno accesso al modulo di domanda di cui all’allegato I.» ; 3) all’articolo 3, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente: «La terminologia da utilizzare per indicare le specie e categorie di animali bersaglio nonché la durata minima degli studi di efficacia a lungo termine figurano nell’allegato IV. Le definizioni delle rispettive specie animali figurano nell’allegato V.»; 4) gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento di esecuzione; 5) al regolamento (CE) n. 429/2008 è aggiunto un nuovo allegato V conformemente all’allegato II del presente regolamento di esecuzione.
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