Art. 1
Esenzioni dalle prescrizioni relative agli ORNQ per sementi specifiche
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:
(1)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Inoltre, l’elenco di cui all’allegato IV e l’allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le esenzioni per le piante da impianto, adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da tali direttive, tra cui:
a)
esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
b)
esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l’individualità delle piante;
c)
esenzioni relative alla fornitura di piante da impianto a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine;
d)
esenzioni relative alle piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali;
e)
esenzioni dai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478;
f)
esenzioni dai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione verso paesi terzi.
Le piante da impianto di cui al presente paragrafo possono essere spostate nell’Unione solo se ne sono garantite l’individualità e la tracciabilità.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Qualora le piante da impianto di cui al paragrafo 3 siano introdotte nell’Unione da un paese terzo, il certificato fitosanitario reca, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l’indicazione «Oggetto dell’esenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione» e un riferimento alla rispettiva lettera da a) a f).»
;
(2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 6 bis
Esenzioni dalle prescrizioni relative agli ORNQ per sementi specifiche
1. In deroga all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafo 1, le sementi di seguito indicate possono essere esentate dal rispetto delle soglie e delle misure di cui agli allegati IV e V del presente regolamento:
a)
le sementi non definitivamente certificate e ufficialmente etichettate di conseguenza, a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE; o
b)
le sementi in natura, commercializzate per lavorazione e imballaggio a norma della direttiva 2002/55/CE.
Tale esenzione si applica solo se una delle opzioni relative alle prove o al trattamento deve essere applicata prima della commercializzazione di dette sementi come sementi pre-base, di base, certificate o standard nell’UE, conformemente alle soglie e alle misure di cui agli allegati IV e V, per le sementi di seguito indicate:
a)
Oryza sativa L. in relazione all’organismo nocivo Aphelenchoides besseyi, di cui all’allegato V, parte B;
b)
Helianthus annuus L. in relazione all’organismo nocivo Botrytis cinerea de Bary, di cui all’allegato V, parte G, e all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary, di cui all’allegato IV, parte H;
c)
Linum usitatissimum L. in relazione agli organismi nocivi Alternaria linicola Groves & Skolko, Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, Botrytis cinerea de Bary, Colletotrichum lini Westerdijk e Fusarium (genere anamorfico), esclusi Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon e Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, di cui all’allegato V, parte G;
d)
Glycine max (L.) Merr. in relazione agli organismi nocivi Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips e Diaporthe
sojae Lehman, di cui all’allegato V, parte G;
e)
sementi di ortaggi, in relazione ai rispettivi organismi nocivi, di cui all’allegato V, parte E;
f)
Brassica napus L. in relazione all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum de Bary, di cui all’allegato IV, parte H;
g)
Brassica rapa L. var. silvestris in relazione all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum de Bary, di cui all’allegato IV, parte H;
h)
Sinapis alba L. in relazione all’organismo nocivo Sclerotinia sclerotiorum de Bary, di cui all’allegato IV, parte H.
2. Le sementi esentate originarie di paesi terzi sono introdotte nell’Unione solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
sono introdotte da un operatore professionale ai fini della lavorazione e dell’imballaggio, prima della relativa commercializzazione;
b)
il certificato fitosanitario include, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», l’indicazione «Oggetto dell’esenzione di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione» e un riferimento alla lettera applicabile, a) o b), di tale comma;
c)
la loro individualità e tracciabilità sono garantite conformemente all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
3. Le sementi esentate prodotte nell’Unione sono spostate nell’Unione solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a)
sono spostate dall’operatore professionale che le ha prodotte all’operatore professionale incaricato di effettuare la lavorazione e l’imballaggio;
b)
l’individualità e la tracciabilità delle rispettive piante da impianto sono garantite.»
;
(3)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell’Unione di sementi conformi alle due condizioni seguenti:
a)
sono oggetto delle esenzioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, o delle esenzioni di cui all’articolo 6 bis; e
b)
non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all’allegato VIII o all’allegato X del presente regolamento, o di quelle previste dagli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, o dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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