Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è così modificato: 1) all’articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Le frequenze di cui al paragrafo 3 non si applicano: a) alle piante destinate alla piantagione; b) a qualsiasi pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, o loro categorie, che sia soggetto a una misura prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; e c) a piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, per i quali sono state stabilite prescrizioni equivalenti riguardanti paesi terzi nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 fino al 31 dicembre del terzo anno consecutivo a decorrere dalla data di applicazione di tale atto di esecuzione.» ; 2) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento; 3) all’allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Può essere stabilita una nuova frequenza se: a) il numero medio delle partite di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, o loro categorie, che entrano nell’Unione nei tre anni precedenti è almeno pari a 200 l’anno; b) il numero delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, oppure, dopo il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), il numero di tali partite soggette a un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 che entrano nell’Unione, sulle quali sono stati effettuati controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici nel corso dei tre anni precedenti, è almeno pari a 600; c) il numero delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, oppure il numero di tali partite soggette a un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, che sono risultate infestate da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è, ogni anno, inferiore all’1 % del numero totale delle partite di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, importate nell’Unione.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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