Art. 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile, attualmente classificato con il numero CAS 141-32-2 e con il codice CUS 0012413-0, e acrilato di 2-etilesile, attualmente classificato con il numero CAS 103-11-7 e con il codice CUS 0017228-1, attualmente classificati con il codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell’Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d’America. 2.   La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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