Art. 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli agugliati non tessuti di filamenti di poliestere, anche rinforzati da fibre di vetro, di peso superiore a 70 g/m2, di spessore compreso fra 0,5 mm e 1,8 mm, impregnati con uno o più leganti, contenenti meno del 30 % di fibre di vetro in peso, non spalmati o ricoperti, attualmente classificati con i codici NC (ex) 5603 13 90 , 5603 14 20 ed (ex) 5603 14 80 (codici TARIC 5603 13 90 70 e 5603 14 80 70) e originari della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC — Hubei Unibon nonwovens Co Ltd 45,6  % 88CB — Changde Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd — Tiandingfeng Nonwovens Co Ltd 50,0  % 88CC Altre società che hanno collaborato 49,4  % Cfr. allegato Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 50,0  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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