Art. 1

Deroga

Deroga L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica ai pescherecci che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari che soddisfano le condizioni seguenti: a) essere registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la Pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari; b) avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca con l’esclusione di qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; c) essere titolari di un’autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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