Art. 4

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   L’additivo per mangimi endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI 378536 e Talaromyces versatilis DSM 26702, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/661, (UE) 2015/2304 e (UE) 2017/210, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, prodotti ed etichettati prima del 28 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 28 maggio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 28 maggio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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