Art. 5

Restrizioni escluse

In vigore dal 16 apr 2026
Restrizioni escluse 1.   L’esenzione di cui all’ non si applica ai seguenti obblighi contenuti in accordi di trasferimento di tecnologia: a) l’obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva o di cedere, in tutto o in parte, diritti al licenziante o a un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; b) l’obbligo, diretto o indiretto, di una delle parti, di non contestare la validità dei diritti di proprietà intellettuale che l’altra parte detiene nell’Unione, fatta salva la possibilità, in caso di licenza esclusiva, di recedere dall’accordo di trasferimento di tecnologia qualora il licenziatario contesti la validità di uno qualsiasi dei diritti tecnologici sotto licenza. 2.   Quando le imprese parti dell’accordo non sono imprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ non si applica agli obblighi diretti o indiretti che limitino la facoltà del licenziatario di sfruttare i propri diritti tecnologici o che limitino la facoltà delle parti dell’accordo di svolgere attività di ricerca e sviluppo, fatto salvo quando quest’ultima restrizione sia indispensabile per evitare la divulgazione a terzi del know-how sotto licenza.
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