Art. 1
In vigore dal 16 apr 2026
1. Un aiuto dell’Unione di importo totale pari a 21 500 000 EUR è messo a disposizione di Bulgaria, Estonia e Ungheria per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. La spesa dell’Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l’importo totale di:
a)
7 400 000 EUR per la Bulgaria;
b)
3 300 000 EUR per l’Estonia;
c)
10 800 000 EUR per l’Ungheria.
3. Bulgaria, Estonia e Ungheria utilizzano gli importi di cui al paragrafo 2 per misure volte a compensare gli agricoltori maggiormente colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle loro aziende.
Sono ammissibili al sostegno le seguenti colture o settori:
a)
in Bulgaria: girasole e mais;
b)
in Estonia: frumento primaverile, orzo, pisello proteico, colza primaverile, patate e colture che rientrano nell’ambito del settore ortofrutticolo;
c)
in Ungheria: granturco dolce, meloni, sorgo, rafano oleifero, mais e mais da popcorn.
4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori colpiti. La natura delle misure è tale per cui i pagamenti risultanti non provocano distorsioni del mercato o della concorrenza.
5. Bulgaria, Estonia e Ungheria garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell’aiuto dell’Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro.
6. Le spese sostenute da Bulgaria, Estonia e Ungheria di cui al paragrafo 2 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2026.
7. Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento è la data di entrata in vigore dello stesso.
8. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
9. Bulgaria, Estonia e Ungheria possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 3, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 2, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni. Bulgaria, Estonia e Ungheria versano il sostegno supplementare nazionale entro il 31 dicembre 2026.
10. Al fine di evitare sovracompensazioni, nell’erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Bulgaria, Estonia e Ungheria tengono conto degli aiuti concessi nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:847:oj#art-1