Art. 1

In vigore dal 14 apr 2026
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati (chopped strands) in fibra di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00 , ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00 e originari del Bahrein, dell’Egitto e della Thailandia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping definitivo (in %) Codice addizionale TARIC Bahrein CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 11,8 89XI Tutte le altre importazioni originarie del Bahrein 11,8 8999 Egitto Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. 11,0 88BA Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto 11,0 8999 Thailandia Asia Composite Materials (Thailand) Co., Ltd. 25,4 89XJ Wanda New Material (Thailand) Co., Ltd. 15,3 89XK Tutte le altre importazioni originarie della Thailandia 25,4 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2026/831 — Testo vigente | Portale Normativo