Art. 2

In vigore dal 10 apr 2026
Per un periodo transitorio che termina il 17 gennaio 2027, continua a essere autorizzato, per l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti, l'uso di certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato II, capitolo 38, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 17 ottobre 2026.
Storico versioni

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