Art. 1

In vigore dal 9 apr 2026
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tereftalico, attualmente classificato con il codice NC ex 2917 36 00 (codice TARIC 2917 36 00 11) e originario della Repubblica di Corea («Corea») e degli Stati Uniti messicani («Messico»). 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese di origine Società Dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC Corea Samnam Petrochemical Co., Ltd. 6,2 88BN Corea Hanwha Impact Corporation 6,2 88BO Corea Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato 13,7 8999 Messico Tutte le importazioni originarie del paese interessato 25,7 8999 3.   I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore coreano Taekwang Industrial Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 899BP). 4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato. 5.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2026/801 — Testo vigente | Portale Normativo