Art. 3
In vigore dal 8 apr 2026
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2028.
Tuttavia i punti 5 [FCL.740.H], 6 [norma FCL.930.TRI] e 7 [norma FCL.935.TRI] dell’allegato I si applicano a decorrere dal 30 aprile 2026.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2026:781:oj#art-3